F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl – (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito la Signora Francesca Pangallo, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Verbania Calcio 1959 Srl, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’12 luglio 2013, ore 14,00, del verbale di assemblea concernente l’attribuzione delle cariche sociali e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punti 1 e 8 del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Francesca Pangallo, della sanzione dell’inibizione per giorni quaranta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina, alla Signora Francesca Pangallo, I'inibizione di giorni 40 (quaranta) e, alla Società Verbania Calcio 1959 Srl, I'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).
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