F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS ANGELI (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro), Società USD DRO – (nota n. 7745/736pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS ANGELI (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro), Società USD DRO - (nota n. 7745/736pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 25 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:
1) Il Signor Loris Angeli, Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della copia del
Verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali s.s. 2013/2014 (punto 1 del C.U.).
2) La Società USD Dro, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Loris Angeli l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società USD Dro l’ammenda di euro 1.000. Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla USD Dro recante il numero di matricola Figc 760166. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio ed agli adempimenti vi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società USD Dro del termine stabilito per il deposito della copia del Verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali s.s. 2013/2014 (punto 1 del C.U.). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Loris Angeli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Dro, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Loris Angeli, suo Presidente e Legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Loris Angeli l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società USD Dro l’ammenda di € 1.000 (euro mille/00).
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