F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (433) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSARL San Basilio Palestrina ora US Palestrina 1919 SSARLD), Società SSARL SAN BASILIO PALESTRINA ora US PALESTRINA 1919 SSARLD – (nota n. 7774/731pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(433) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSARL San Basilio Palestrina ora US Palestrina 1919 SSARLD), Società SSARL SAN BASILIO PALESTRINA ora US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 7774/731pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 26 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Augusto Cristofari, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società SS a r.l. San Basilio Palestrina, per la violazione - indicata specificamente in parte motivadell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 5 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Augusto Cristofari e la Società US Palestrina 1919 SSARLD, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Augusto Cristofari e la Società US
Palestrina 1919 SSARLD, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Augusto Cristofari, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Palestrina 1919 SSARLD, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Augusto Cristofari; - ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) a carico della Società US Palestrina 1919 SSARLD. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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