F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO ROSSETTO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Thermal A Ceccato M Teolo ora ASD Thermal Abano Teolo), Società ASD THERMAL A CECCATO M TEOLO ora ASD THERMAL ABANO TEOLO – (nota n. 7741/738pf13- 14/AM/gb del 25.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO ROSSETTO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Thermal A Ceccato M Teolo ora ASD Thermal Abano Teolo), Società ASD THERMAL A CECCATO M TEOLO ora ASD THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 7741/738pf13- 14/AM/gb del 25.6.2014).
La Procura federale, con atto del 25 giugno 2014, premettendo che la ASD Thermal A Ceccato M Teolo, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine delle ore 14 del 12 luglio 2013 il verbale d’assemblea e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (per la Serie D e per il Campionato Nazionale Juniores), di cui al Punti A/1, A/8 e B della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Tiziano Rossetto, all’epoca del fatto Presidente della ASD Thermal A Ceccato M Teolo, nonché la stessa ASD Thermal A Ceccato e M Teolo, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante Legale. La Società deferita, ora denominata ASD Thermal A Bano Teolo, a mezzo fax del 6 ottobre 2014 ha fatto pervenire a questo Tribunale un foglio di deduzioni risultato incompleto e non sottoscritto e che, in quanto tale, non può essere assunto come strumento difensivo e va pertanto stralciato dagli atti del procedimento. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale, eccepita l’inconferenza del foglio di deduzioni di cui sopra, da essa ricevuto, ha chiesto, previo stralcio di detto foglio, l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti
sanzioni: gg. 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Tiziano Rossetto ed € 2.000,00 (duemila//00) di ammenda per la Società. Ha precisato che i giorni di inibizione sono stati calcolati in ragione di gg. 30 per il primo inadempimento e di gg. 10 per il successivo inadempimento. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare osserva quanto segue. I Punti A/1, A/8 e B della richiamata Disciplina impongono alla Società di spedire alla Segreteria del Dipartimento Interregionale ovvero di depositare presso la stessa entro le ore 14.00 del 12 luglio 2013, tra gli altri, anche i documenti come d’appresso indicati: Punto A/1, copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse. Punto A/8, dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall’ente proprietario, secondo la prescrizione dell’art. 28 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione. Punto B, limitatamente al Campionato Nazionale Juniores, dichiarazione di disponibilità di idoneo campo di giuoco, rilasciata dall’Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato in oggetto, avente dimensioni minime di mt. 60/65 x 100/105. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato il triplice inadempimento della Società ASD Thermal A Ceccato M Teolo, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, che sono diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l’inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l’art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del Legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l’art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). P.Q.M. dispone lo stralcio del foglio di deduzioni della Società deferita pervenuto il 6 ottobre 2014; accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Tiziano Rossetto, all’epoca del fatto Presidente della ASD Thermal A Ceccato M Teolo, l’inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società ASD Thermal A Bano Teolo (già ASD Thermal A Ceccato M Teolo) l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila//00).
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