F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS RUTIGLIANO/FUTSAL BARLETTA DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 076 del 02.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS RUTIGLIANO/FUTSAL BARLETTA DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 076 del 02.10.2014)
La società a.s.d. Futsal Barletta, ha presentato ricorso avverso la sanzione pecuniaria di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 076 del 2.10.2014, inflitta a seguito della gara tra la A.S.D. Virtus Rutigliano/A.S.D. Futsal Barletta del 27.9.2014, perchè i sostenitori della Futsal Barletta venivano a contatto sugli spalti durante un'interruzione della gara, con i sostenitori della squadra avversaria dando luogo a un tafferuglio caratterizzato da vicendevoli scambi di insulto, spinte e pugni. Il ricorrente nel sostenere che il comportamento della propria tifoseria è stato indotto da quella avversaria, avendo quest'ultima adottato un comportamento violento ed intimidatorio, senza che nessun tesserato di casa intervenisse per ristabilire l'ordine pubblico e rendendosi necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ritiene la sanzione comminata sproporzionata. Chiede pertanto che venga annullata la sanzione. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce in parte la responsabilità della società A.S.D. Futsal Barletta per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla propria tifoseria, ma ritiene di accogliere parzialmente le motivazioni esposte, ritenuto troppo afflittiva la sanzione comminata. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta-Trani), ridetermina la sanzione inflitta in € 250,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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