F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEGATO NICOLA SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/MEZZOCORONA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEGATO NICOLA SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/MEZZOCORONA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014) Il sig. Giuseppe Bergamin, nella sua qualità di legale rappresentante della società Biancoscudati Padova S.S.D. a r.l., di Padova, ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Nicola Segato“per aver colpito con un pugno un calciatore avversario, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.”. La società reclamante, nel motivare la sua doglianza e traendo conforto da fotogrammi allegati all’atto di gravame, ha diversamente ricostruito l’episodio sinteticamente riportato in referto (e nella decisione di giustizia), assumendo che quanto rilevato sarebbe stato solo un gesto scomposto del giocatore, compiuto nel tentativo di difendere il possesso del pallone dall’attacco dell’avversario, al quale volgeva sempre le spalle. Escludendo, a suo avviso, che nell’episodio ricossero gli estremi del gesto “violento” ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara o, in subordine, a due giornate. In via istruttoria ha chiesto di interpellare l’arbitro della gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante di parte ricorrente. La Corte esaminati gli atti rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente in quanto l’art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale “1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione disanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.”pone un chiaro sbarramento all’indiscriminato (ancorché discrezionale) utilizzo di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. La disposizione che precede è, infatti, di chiara interpretazione e va intesa quale regola iuris che rimette al prudente apprezzamento del giudicante la valutazione dell’idoneità del mezzo offerto a confutare quanto riportato nei documenti degli ufficiali di gara, con i soli limiti, da un lato, di una “piena garanzia tecnica e documentale” del mezzo di prova e, dall’altro, che le immagini siano utili a dimostrare l’errore di persona in cui sarebbe incorso l’ufficiale di gara. Nel caso di specie si è al di fuori della possibilità di dare ingresso a immagini (fotografiche o televisive) in quanto non si è incorsi in alcun errore di persona né si è trattato di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli ufficiali di gara, per cui l’unico riferimento possibile è il referto dell’arbitro che testualmente riporta, alla voce “Calciatori espulsi”, “Al 44’ del 1° t. Segato Nicola n. 8 Biancoscudati Padova per condotta violenta in quanto a gioco in svolgimento colpiva con un pugno un avversario, abbandonando immediatamente il terreno di gioco”.La dinamica descritta appare assolutamente chiara e incontrovertibile per cui non necessita, a valutazione di questa Corte, alcun approfondimento istruttorio e, in tal senso, deve respingersi anche la richiesta dell’appellante. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti che seguono, dev’essere accolto. La condotta del giocatore Segato è stata qualificata dal Giudice Sportivo quale “condotta violenta” punibile ex art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S. ma, ad avviso di questo giudicante, l’azione commessa dal giocatore va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come “condotta gravemente antisportiva” perché manca quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario. Ritiene infatti questa Corte che la “condotta violenta” punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) richieda un quid pluris sostanziabile nella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo. E’ il dolo specifico, ossia di arrecare solo un male all’avversario, al di fuori di ogni possibile contesto di gioco, a integrare quella fattispecie che, nel presente caso, non si reputa di poter individuare. Il referto dell’arbitro, infatti, pur descrivendo un “pugno”, lo colloca all’interno di un’azione di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per compiere il fallo (il pugno) a conferire natura di “gioco violento” all’azione, ma la condotta va invece osservata e scrutinata nella sua completezza dinamica. Il direttore di gara non ha riferito di un gesto portato al di fuori di un simile contesto, senza alcuna apparente o reale esigenza di vincere il duello agonistico e, perciò, malevolo o gratuito, ma solo una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell’alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato. Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Segato possa rimproverarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. a), peraltro compresa dallo stesso che ha abbandonato immediatamente il campo di gioco, la Corte, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Segato Nicola in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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