F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANI EDGAR SEGUITO GARA FROSINONE/CATANIA DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANI EDGAR SEGUITO GARA FROSINONE/CATANIA DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014) Con reclamo ritualmente proposto la società Catania Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B (Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014) ha irrogato, seguito gara Frosinone/Catania del 7.10.2014, la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Cani Edgar “per avere, al 28° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente un avversario con un calcio ad una gamba”. Con i motivi scritti la reclamante si è doluta della eccessiva gravosità ed onerosità della sanzione irrogata in prime cure, eccependo che la condotta antidisciplinare era da ritenersi non come violenta, per totale assenza di qualunque intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario, bensì scorretta ed antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma 4° lett. a), C.G.S.. A supporto della sua istanza ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in fattispecie più gravi, aveva ridotto le squalifiche da 3 a 2 giornate. Ha, pertanto, concluso richiedendo la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate. Alla seduta del 23.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II Sezione, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, all'uopo, questa Corte che, come si evince dal referto arbitrale, è sì vero che il Cani Edgar, dopo avere subito un fallo di gioco, ha colpito il suo avversario intenzionalmente con un calcio alla tibia senza conseguenze lesive tant'è che costui si è immediatamente rialzato senza necessità dell'intervento del medico. La circostanza emergente dagli atti conduce a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal Cani Edgar ma, al contempo, ad escludere la violenza dell'azione medesima, da qualificarsi come gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4°, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Calcio Catania S.p.A. di Catania, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Cani Edgar in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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