F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANPIETRO ZECCHIN SEGUITO GARA VARESE/CITTADELLA DEL 13.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANPIETRO ZECCHIN SEGUITO GARA VARESE/CITTADELLA DEL 13.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014) La società Varese Calcio 1910 S.p.A., di Varese ha posto gravame avverso la delibera in epigrafe, colla quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, all’esito della gara tra il sodalizio lombardo e quello veneto, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Gianpietro Zecchin (della società Varese Calcio 1910) con la motivazione “per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore della squadra avversaria con una violenta manata al volto”. Nel ricorso oggetto del presente esame, la reclamante sostiene l’erronea valutazione dei fatti perché, a suo avviso, il calciatore Zecchin, nel tentativo di liberarsi da una pressante marcatura del giocatore avversario, avrebbe inavvertitamente colpito il volto di quest’ultimo. Pur non contestando la condotta non regolamentare del proprio giocatore, la società sostiene non condivisibile la ascrivibilità del fatto sub specie art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., reputando invece che una simile azione di gioco andrebbe ascritta alla precedente lettera a) del medesimo testo. Per tale motivo chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione oppure, in via subordinata, la sua riduzione ed equità. In via istruttoria, insta per la visione dei filmati relativi al comportamento tenuto dal proprio tesserato al 45’ del secondo tempo di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Cesare Di Cintio che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento delle richieste formulate. Ha formulato, altresì, istanza istruttoria per l’acquisizione delle immagini televisive relative al comportamento tenuto dal giocatore al 45’ minuto del secondo tempo. La Corte prima di procedere alla valutazione, nel merito, dell’appello proposto avverso la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, deve dichiarare l’inammissibilità del mezzo istruttorio proposto sia perché non è in discussione la dinamica della condotta ma solo la sua valutazione e, inoltre, perché l’accesso alla prova televisiva è disciplinato dall’art. 35, comma 2 C.G.S. che lo consente, unicamente, in fattispecie diversa da quella odierna. Nel merito la doglianza formulata appare meritevole di condivisione nei limiti di cui appresso. Non vi è dubbio che quanto refertato dal direttore di gara deponga per una grave condotta del giocatore che, in una azione di gioco, ha colpito con una manata il volto dell’atleta avversario, allorché questi cercava di contrastarlo in modo energico. La condotta, però, ad avviso di questa Corte, dev’essere analizzata attraverso un’indagine che non può essere limitata alla sola materialità del fatto, ma deve comprendere anche la finalità del gesto, almeno nell’intellegibilità ricavabile dalla dinamica della azione stessa. Coerentemente, si può affermare che la “condotta violenta” è tipicamente connotata dall’intenzione di arrecare un vulnus all’integrità fisica dell’avversario, fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa. La conseguenza è, allora, che punto focale dell’indagine è la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il giocatore antagonista al solo o precipuo fine di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettarne consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi. Siamo, quindi, nella nota dicotomia dell’elemento psicologico tra dolo e colpa cosciente, in base alla quale - nell’ambito calcistico - la consapevole o preordinata volontarietà del gesto svolge il ruolo di segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva. Nella fattispecie esaminata, non v’è dubbio che il giocatore Zecchin abbia posto in essere una serie scoordinata di movimenti finalizzati a liberarsi della pressante vicinanza dell’avversario e che, in questo, abbia colpito con una manata al volto il giocatore della società Cittadella. Non vi è dubbio, perché certificato dal referto del direttore di gara, che la palla non fosse a distanza di gioco perché, come dedotto nel reclamo, lo stesso giocatore sanzionato se ne era appena liberato. Quello che appare carente, ad avviso di questa Corte, è la chiara e inequivoca percezione della volontà dello Zecchin di arrecare, solamente e irrefutabilmente, un danno fisico all’avversario, senza il benché minimo legame dinamico tra la scomposta agitazione del giocatore varesino e l’azione di gioco in svolgimento. Manca, secondo il convincimento raggiunto, quell’apprezzamento possibile del segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all’azione altrui. In conclusione, la “manata al volto” correttamente percepita dal direttore di gara può essere collocata dinamicamente all’interno di un’azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto, pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e, come tale, sanzionabile alla luce dell’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S. Varese S.p.A. di Varese, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Zecchin Giampietro in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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