F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Luigi CAROSELLA / ASD VIRTUS CUPELLO ( 92/23 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Luigi CAROSELLA / ASD VIRTUS CUPELLO ( 92/23 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA Con ricorso del 11/01/2013 l’allenatore di base Carosella Luigi, assunto per la stagione sportiva 2011/2012 in qualità di tecnico della 1^ squadra della A.S.D. Virtus Cupello partecipante al campionato di Promozione abruzzese Gir.B, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta società al pagamento di € 11.000,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 22/11/2001 come da copia allegata, che prevedeva un premio di tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in unica soluzione il 30/06/2012. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 29/05/2012 dal Presidente un assegno di € 500,00. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata dell' 11/02/2013 ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Virtus Cupello in data 08/03/2013 in persona del suo Presidente e Legate Rappresentante pro tempore Sig. Ciffolilli Michele contesta in totale le affermazioni del tecnico e fa notare che per il Campionato di Promozione nella stagione sportiva 2011 / 2012 l'importo massimo che gli allenatori potevano percepire era pari ad € 7.000,00 come previsto sul C.U. 201, che la società non ha mai pagato nessun allenatore con assegni circolari, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,che il 22/11/2011 la stessa non ha sottoscritto nessun accordo economico con il tecnico e si fa inoltre presente che l'allenatore e stato tesserato il 23/11/2011 per la stagione sportiva 2011 / 2012. e to stesso ha sottoscritto accordo a titolo gratuito su carta intestata, timbrato, firmato ed inviato al C.R. Abruzzo il 26/11/2011 come da copia allegata. La A.S.D. Virtus Cupello pertanto contesta e rigetta quanto affermato dal tecnico Carosella Luigi e resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti in merito.Con raccomandata del 22/03/2013 il ricorrente ribadisce che l'assegno di € 500,00 gli e stato consegnato dal legate rappresentante della Società, che ha sottoscritto con la stessa un accordo economico depositato presso il S.T. e allegato al ricorso, non ricorda invece di aver firmato alcun accordo a titolo gratuito, anche perché il rapporto tra le parti era a titolo oneroso cosi come testimoniano la copia dell'accordo tipo e l'assegno di € 500,00.Precisando di essere disponibile a qualsiasi chiarimento, ribadisce la richiesta a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla A.S.D. Virtus Cupello a favore del sottoscritto al pagamento di € 11.000,00 oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.La A.S.D. Virtus Cupello il 17/04/2013 in persona del Presidente Ciffolilli Michele con riferimento alle osservazioni presentante il 22/03/2013 dal ricorrente ribadisce che agli atti della società non risulta l'emissione di un assegno di € 500,00 che il tesseramento del tecnico e l'accordo a titolo gratuito sono stati sottoscritto dal Presidente in carica per la stagione sportiva 2011 /2012 Sig. Alessandro Pasquale e l'allenatore Sig. Luigi Carosella alla presenza del Sig. Giuseppe Marisi, Segretario della società, pronto a confermare il tutto nelle sedi competenti. In merito all'accordo economico che la A.S.D. Virtus Cupello, avrebbe, a dire del ricorrente, sottoscritto in data 22/11/2011 si ribadisce che questa società, in home del suo Presidente, non ha sottoscritto alcun accordo economico. Il C.R. Abruzzo su richiesta della Segreteria di questo Collegio comunicava che il 09/11/2011 veniva depositato il contratto sottoscritto tra le parti il 23/11/2011, dove si precisa altresì che il medesimo, che sottoscrive la presente a conferma, opera a titolo gratuito, non essendo stato redatto con la società alcun accordo economico. La Segreteria del Collegio Arbitrale, in merito a quanto esposto sia dal ricorrente che dalla Società invia gli atti alla Procura Federate, per accertare in particolare la veridicità della fame apposte nei documenti contestati dalle parti. Dalla relazione della Procura federale emerge che il contratto oneroso è stato certamente sottoscritto dal tecnico e dalla Società, che gli ha dato pressoché totale esecuzione con € 500,00 sul totale di € 11.500,00 previsti. Tenuto conto che con il C.U. n° 201 del 22/05/2012 dove sono stati riformulati i nuovi premi si tesseramento per la Stagione Sportiva 2011/2012 il ricorso è meritevole di parziale accoglimento e pertanto va riconosciuta all’allenatore la differenza tra il massimale per il campionato di Promozione, € 7.000,00 e quanto da lui già ricevuto € 500 per un totale di € 6.500,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Virtus Cupello di corrispondere all'allenatore Luigi Carosella € 6.500,00 (semilacinquecento/00) a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 e di € 120,00(centoventi/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 6.620,00 (semilaseicentoventi/00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Considerata la poco chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2001/2012, che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici sia le Società, risolta con il C.U. della L.N.D. no 201 del 22/05/2012, che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi, annullando il precedente divieto, le parti non debbono essere deferite alla Procura Federate, a cui va comunque inviato l'esito della vertenza, come richiesto dalla stessa Procura. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal C.G.S.
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