F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Giuseppe VETRANO / A.S.D.P. RIBERA 1954 (86/34) ARBITRI: sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Giuseppe VETRANO / A.S.D.P. RIBERA 1954 (86/34) ARBITRI: sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI In data 14 novembre 2013 l'allenatore dilettante Giuseppe Vetrano si rivolge a questo Collegio Arbitrale inviando a mezzo fax un ricorso contra la società A.S.D.P. Ribera 1954, partecipante al campionato di serie D, rea di non aver provveduto al pagamento a suo favore di alcuna cifra di quanto stabilito nel contratto stipulato con la medesima. Unitamente al ricorso fanno seguito altri tre documenti di cui uno relativo alla richiesta inviata dalla società al settore tecnico per il suo tesseramento con la qualifica di allenatore dei portieri un secondo riportante l'accordo economico stipulato con la A.S.D.P. Ribera, datato 19 dicembre 2012, nel quale si conviene che la società al momento dell'assunzione del tecnico Giuseppe Vetrano quale allenatore dei portieri gli riconosce un premio di tesseramento di C. 5.000,00 da pagarsi in due rate e rispettivamente la prima in data 31 dicembre 2012 per la cifra di €.2.000,00 e la successiva il 30 aprile 2013 per € 3.000,00. Il terzo e ultimo documento si riferisce ad una lettera raccomandata spedita dall'Avv. Pietro Alosi alla società il 20 maggio 2013 nella quale il legate sollecita la A.S.D.P. Ribera 1954 a saldare al suo assistito sig. Giuseppe Vetrano quanto a lui dovuto come da contratto pattuito in data 19 dicembre 2012 e precisamente la comma di E. 5.500,00 comprensiva di spese ed interessi legali. In data 15 gennaio 2014 il Segretario del Collegio scrive al tecnico Giuseppe Vetrano informandolo suite regolamentari modalità d'inoltro di una vertenza che oltre a dover essere spedita agli organi competenti con raccomandata A/R e non a mezzo fax,come da lui fatto, deve essere anche inviata con le medesime modalità alla controparte attestandone al Collegio,con copia della ricevuta, il suo invio. Pertanto viene restituita al mittente tutta la documentazione ricevuta precedentemente a mezzo fax in quanta, sotto tale forma, il ricorso non può essere preso in esame. Nei frattempo a seguito ricerche effettuate presso i competenti organi FIGC, il Collegio viene a conoscenza che la società A.S.D.P. Ribera 1954 nella stagione 2013/2014 ha cessato ogni attività. Con lettera raccomandata del 21 gennaio 2014 l'allenatore Giuseppe Vetrano provvede ad inviare nuovamente al Collegio il proprio ricorso allegando al medesimo la precedente documentazione spedita inizialmente a mezzo fax unitamente alla ricevuta della raccomandata attestante I'invio alla controparte della vertenza. Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 20 febbraio 2014 invita la società A.S.D.P. Ribera 1954 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Giuseppe Vetrano ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Alla richiesta del Collegio inviata l’ 11 marzo 2014 al Dipartimento Interregionale della LND sull'avvenuto o meno deposito del contratto viene risposto che tale documento non e stato depositato. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti,ritenuta la documentazione agli atti idonea a provare la pretesa,decide di accogliere il ricorso. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D.P. Ribera 1954 al pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Vetrano della somma di €.5.000,00 a saldo dell'accordo economico, di €. 95,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.5.095,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Non viene inoltrata alcune segnalazione agli Organi Federali per il mancato deposito del contratto in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,cornma 13 delle NOIF e dal CGS.
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