F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Giacomo POLIDORI/ G.S. DIL. FALASCHE (87/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Giacomo POLIDORI/ G.S. DIL. FALASCHE (87/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 14 gennaio 2014 1'allenatore dilettante Giacomo POLIDORI regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo al G.S. DIL. FALASCHE partecipante al Campionato di Promozione 2013/2014 di pagargli la somma di € 4500 quale premio di tesseramento distribuito in cinque ratei mensili di Euro 900 scadenti il 31- 12-2013 il 31-1 il 28-2 e il 31-3 e il 30-4-2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica inoltre di essere stato esonerato il 17 dicembre 2013. Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 3 dicembre 2013 presso il Comitato Regionale Lazio 1a U.S. DIL. FALASCE non ha effettuato il pagamento delle … rate di € 900 sedute per il totale di € 4500. La società. U.S. DIL. FALASCI-IE invitata da questo Collegio il giorno 20-02-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall' allenatore e fa obbligo alla U.S. FALASCHE di pagargli la somma di € 4500 inerente le rate scadute oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 120 per un totale di € 4620. L'importo complessivo di € 4620 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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