F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Emiliano ADINOLFI / ASD CECCANO (90/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Emiliano ADINOLFI / ASD CECCANO (90/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA L'allenatore di Base UEFA B Emiliano Adinolfi in data 15 gennaio 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Ceccano della somma di €.4.500,00 relativa al saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 20 agosto 2012. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso viene allegata,oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Lazio su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale la società A.S.D. Ceccano nell'assumere il signor Emiliano Adinolfi in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza Regione Lazio, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.500,00 da pagarsi in 10 rate mensili da €.450,00 cadauna alla scadenza di ogni mese a partire dal settembre 2012 fino al giugno 2013. Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Ceccano a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Emiliano Adinolfi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Presidente della società A.S.D. Ceccano signor Giuliano Farinelli al ricevimento del ricorso del tecnico invia in data 28 febbraio 2014 al Collegio Arbitrale ed alla controparte interessata le proprie controdeduzioni dichiarando che pur riconoscendo la validità del contratto stipulato con l'allenatore le sue spettanze erano state integralmente saldate con tre assegni a suo nome e da lui incassati, e precisamente: -assegno bancario del Credito Cooperativo di Roma di €.950,00 -assegno bancario tratto da ICCREA del 29 febbraio 2013 di €. 1.200,00 -assegno postale tratto da Poste Italiane del 30 agosto 2013 di €.2.000,00 In aggiunta ai sopraindicati assegni era stata versata in contanti al tecnico una ulteriore cifra di €.350,00 per completare il saldo dei 4.500,00 euro pattuiti nel contratto. Pertanto alla luce di quanto copra riportato ogni pretesa indebitamente avanzata dall'allenatore Emiliano Adinolfi viene contestata in quanto la A.S.D. Ceccano sia saldato completamente ogni debito nei suoi confronti. Si invita infine codesto Collegio Arbitrale a voler prendere nei suoi confronti i dovuti provvedimenti disciplinari. Alle controdeduzioni vengono allegate le fotocopie dei tre citati assegni oltre copia del contralto e copia della ricevuta della raccomandata trasmessa al ricorrente. Le osservazioni del tecnico Adinolfi, assistito e difeso dall'Avv. Paolo De Simone su espresso mandato, pervengono al Collegio Arbitrale in data 4 aprile 2014. Si precisa innanzitutto che il signor Emiliano Adinolfi ha allenato e condotto la prima squadra della società A.S.D. Ceccano nella stagione 2012/2013 nonché in quella precedente 2011/2012 (fatto confermato dalla fotocopia del contratto economico che viene allegata col n. 1.) Facendo riferimento agli assegni presentati dalla società A.S.D. Ceccano come prova di pagamenti a saldo del contratto stipulato con il tecnico nella stagione 2012/2013 si precisa che: L'assegno bancario del Credito Cooperativo di Roma di €.950,00 e stato negoziato il 27 dicembre 2011,come dimostrato dal documento allegato rilasciato dalla banca (all.n.2) , cioè quasi un anno prima della stipula del contratto 2012/2013 sottoscritto a settembre 2012. Pertanto e evidente che l'assegno si riferiva a pagamenti della precedente stagione sportiva. L'assegno bancario della BCC di €. 1.200,00 tratto fosse il 28 febbraio o il 1 marzo 2013 e non sicuramente il 29 febbraio 2013 (data inesistente) e stato consegnato al signor Adinolfi e da questi negoziato nel successivo mese di aprile (documento allegato n.3 e n.4) ed era riferito al saldo dovuto per la precedente stagione 2011/2012. A conferma di ciò anche il fatto che la cifra versata di €.1,200,00 non era multipla della rata di €.450,00 tre della quali assommano a €. 1.350,00. L'assegno postale del 30 agosto 2013 di €.2.000,00 e stato restituito dall'Adinolfi alla persona che glielo aveva consegnato tanto e vero che il titolo 6 poi stato annullato dal traente in data 30 dicembre 2013 senza essere messo all'incasso. A conferma di ciò si allega attestato delle Poste Italiane ( all.n.5 e n.6) che su richiesta dell'Avv.De Simone rilasciano documentazione dalla quale risulta che "da un controllo effettuato il titolo risulta essere stato annullato dal traente il 30 dicembre 2013 e non più rimesso all'incasso." La somma di €.350,00 che il Presidente della società signor Farinelli falsamente afferma essere stata versata in contanti, in realtà non è mai stata consegnata e ricevuta dal tecnico ma è il risultato di una artificiosa ricostruzione aritmetica per giustificare il saldo della cifra pagata di €.4.500,00. Inoltre di tale pagamento la società nelle sue controdeduzioni non ha presentato alcun documento o ricevuta a prova dell'avvenuto esborso. Da quanto premesso si evince che il tecnico Adinolfi nulla e stato versato di quanto pattuito nel contratto per la stagione 2012/2013. Circa il comportamento del Presidente signor Farinelli si richiede l'intervento della Procura Federate per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Si chiede infine al Collegio Arbitrale di voler accogliere il ricorso dell'allenatore Emiliano Adinolfi. In data 5 maggio 2014 il Segretario del Collegio scrive al signor Emiliano Adinolfi informando che la nota da lui spedita al Collegio il 4 aprile 2014 non risulta essere stata inviata alla società A,S.D. Ceccano e invitandolo a provvedere rimettendo al Collegio la relativa ricevuta della raccomandata. Con scrittura del 20 maggio 2014 il legate del tecnico informa il Collegio che la raccomandata con il documento in parola era stato inviato alta Società in data 4 aprile 2014 ma che era ritornato al mittente in quanto quest'ultima aveva cambiato domicilio. Per tale motivo il 9 maggio 2014, a seguito invito del Collegio, aveva provveduto a spedire nuovamente il documento direttamente all'indirizzo di casa del Presidente Farinelli con la restituzione della ricevuta postale di ritorno firmata dal destinatario che viene allega alla presente. 11 Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso dell'allenatore Emiliano Adinolfi meritevole di accoglimento. I tre assegni prodotti dalla società A.S.D. Ceccano non Sono riconducibili a pagamenti versati al tecnico per la stagione 2012/2013 ed in modo evidente il primo tratto nel precedente anno 2011 cosi come quello postale restituito a non incassato dall'Adinolfi e successivamente annullato. Riguardo al versamento in contanti che la società asserisce di aver consegnato all'allenatore non sono state prodotte dalla controparte prove scritte di questa transazione. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ceccano al pagamento a favore dell'allenatore Emiliano Adinolfi della somma di €. 4.500,00 a saldo dell'accordo economico e di € 90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.4.590,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine 6 dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio Arbitrale decide inoltre di segnalare alla Procura Federate la società A.S.D. Ceccano per 1'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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