F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Stefano LIQUIDATO / F.C. REAL SM HYRIA ASD ( 137/23 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014
VERTENZA: all. Stefano LIQUIDATO / F.C. REAL SM HYRIA ASD
( 137/23 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
L'allenatore professionista di seconda categoria Stefano Liquidato in data 16 aprile 2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto da parte della società F.C. Real SM Hyria, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, il pagamento di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 24 agosto 2012 oltre agli interessi di mora maturati ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.
A conferma della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la F.C. Real SM Hyria dove si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Stefano Liquidate quale allenatore responsabile della sua prima squadra per la stagione 2012-2013, si impegna a riconoscergli un compenso globale annuo di €.15.000,00.
Il tecnico dichiara di non aver nulla percepito di quanto convenuto e di essere stato esonerato dalla società con telegramma del 26 ottobre 2012.
Al reclamo vengono inoltre allegati copia del documento di esonero e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte.
Al ricevimento del ricorso la società F.C. Real SM Hyria in data 30 aprile 2013 provvede ad inviare al Collegio Arbitrale ed al tecnico una scrittura nella quale dichiara che le firme riportate sul contratto e sulla richiesta di tesseramento del Liquidato non sono dell'allora presidente della società signor Sorrentino Tommaso, poi di fatto dimissionario, ma bensì falsificate da altra persona legata da rapporti di amicizia con il tecnico in questione.
Viene richiesta pertanto una verifica sull' autenticità della firme apposte su dette documentazioni ed a tale proposito viene allegato uno scritto con le vere firme del signor Sorrentino.
In data 10 maggio 2013 l'allenatore Stefano Liquidato scrive al Collegio Arbitrale ed alla società F.C. Real SM Hyria dichiarando come le affermazioni di quest'ultima siano prive di ogni fondamento in quanto tutte le documentazioni venivano sottoscritte dall'allora presidente in carica signor Tommaso Sorrentino. In particolare nel contratto da lui stipulato con la società la firma del presidente viene apposta in corrispondenza del timbro che reca la denominazione sociale per cui la paternità del documento non pub che essere assunta che dalla F.C. Real SM Hyria e pertanto non e verosimile che la stessa abbia provveduto a depositare in Lega dei falsi documenti.
Di fatto la Società resistente,prima dell'instaurazione della vertenza,mai aveva contestato ne il tesseramento ne il contratto chiedendone l'annullamento per falsificazione di firma.
Non e verosimile che la F.C. Real SM Hyria pur essendo a conoscenza di un simile raggiro abbia potato concedere al tecnico piena libertà di svolgere regolarmente la sua attività con la squadra e di andare in panchina durante le gare di campionato.
Dalle osservazioni sopra riportate si possono dunque trarre le seguenti conclusioni:
Le firme apposte appartengono a persona dotata di pieni poteri in seno alla società ed in questo caso dal presidente, oppure la persona che ha sottoscritto i documenti non avrebbe avuto questi poteri ma in tal caso sarebbe comunque evidente il comportamento colposo della società per averne accettato la regolarità senza mai contestare dando luogo ad un riconoscimento implicito della validità delle predette scritture.
Per tali motivi lo scrivente conferma le richieste avanzate nel suo ricorso e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere valido il disconoscimento delle firme si riserva di formulare istanza di verificazione. In data 13 settembre 2013 il Segretario del Collegio richiede al Dipartimento Interregionale della LND 1'avvenuto o meno deposito dell'accordo economico ricevendone conferma e copia del medesimo.
Il Collegio esaminata la documentazione ed in base alle discordanti dichiarazioni delle parti suite firme riportate sui documenti presentati, decide di far trasmettere dal proprio Segretario gli atti alla Procura Federate per accertamenti sulla autenticità di tali sottoscrizioni.
La Procura Federate con lettera del 10 maggio 2014 ha inviato al Collegio la relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento per verificare l'autenticità della firma apposta in calce ad un contratto-tipo stipulato dall'allora presidente della società F.C. Real SM Hyria e il tecnico Tommaso Sorrentino.
Da un confronto della firma inviata con nota del 30 aprile 2013 al Collegio Arbitrale che il
Sorrentino riconosce come sua e dalle firme apposte dallo stesso sui verbali di interrogatorio si
evince che la firma sul contratto e certamente falsa.
Nel corso Belle indagini sono emerse tuttavia situazioni poco chiare per cui e stato necessario approfondire la vicenda con l’audizione di diverse persone coinvolte nei fatti ed in particolare con i diretti interessati Stefano Liquidato allenatore, gli ex presidenti della società F.C. Real SM Hyria Tommaso Sorrentino e Giovanni Montella e l'ex segretario della F.C. Real SM Hyria signor Giuseppe Panariello.
Alla luce di quanto emerso dalle indagini ed a seguito di accertamenti espletati su precedenti e presenti vicende societarie con audizione dei vari personaggi coinvolti, si e giunti alle seguenti considerazioni finali:
-la firma del presidente Sorrentino posta in calce al contratto e sicuramente falsa
-e certo che il tecnico Liquidato ha svolto la sua attività di allenatore per la F.C. Real SM Hyria dal mese di agosto fino alla data del suo esonero in ottobre
- è certo che il Liquidato non ha mai ricevuto alcun compenso per la sua attività tanto e vero che la società non contesta la cifra di €.15.000,00 riportata sul contratto ne produce documentazione di avvenuto pagamento totale o parziale. La F.C. Real SM Hyria contesta solo la falsità della firma.
- nel corso delle indagini e emerso che il personaggio di spicco della società risulta il signor Rosario Gaglione ed il suo braccio destro e il segretario Giuseppe Panariello
-è certo che quest'ultimo si mette in contatto con il Sorrentino per mettersi d'accordo su cosa riferire al sottoscritto, millantando un'amicizia che non esiste. Nel messaggio si accenna anche al fatto di incontrarsi col Gaglione
-è mai possibile che il Panariello, pratico di carte federali e societarie, non sappia chi può aver falsificato la firma del Sorrentino su alcuni documenti inviati all'Ufficio di Censimento della Lega e che risultano poi uguali a quella,anche falsa,apposta sotto il contratto del Liquidato?
-è mai possibile che il Panariello, segretario accorto,non abbia conservato nelle carte della società una copia del contratto del Liquidato accorgendosi solo un anno dopo che su quell'accordo vi era un importo di €.15.000,00 ed una firma falsa?
-è mai possibile che il Panariello dica di non ricordare il nome dell'avvocato che difende la società e poi gli trasmette un file a dir poco"fantasioso" da girare alla Commissione Arbitrale
- infine pare strano che il Panariello non si chieda mai chi possa essere il fantomatico amico del Liquidato che falsifica la firma del Sorrentino,firma che poi si riscontra anche nei fogli del Censimento?
- ed i timbri sui documenti e sui contratto chi li mette?
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta dalle parti, tenuto conto di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. La firma del Presidente falsificata sul contratto e sul tesseramento del tecnico dalla stessa mano appartiene sicuramente ad un responsabile della Società pertanto se ne riconosce la validità a tutti gli effetti. I dirigenti della F.C. Real SM Hyria in primis il segretario, erano ben consapevoli di tale contraffazione pur dichiarando nelle controdeduzioni inviate al Collegio di non esserne a conoscenza, anzi addebitando la falsificazione ad altra persona legata a vincoli di amicizia con 1'allenatore.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Stefano Liquidato e obbliga la società F.C. Real SM Hyria al pagamento a suo favore della somma di €. 15.000,00 a saldo di quanto pattuito sul
contratto e di € 562,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €
15.562,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
Ritiene inoltre di dover segnalare la F.C. Real SM Hyria alla Procura Federate per l’ accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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