F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Pietro ARMENISE / FC BOLZANO (101/34) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014
VERTENZA: all. Pietro ARMENISE / FC BOLZANO
(101/34)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Antonio BARATTA
Con ricorso del 31/01/2014 l'avv. Giuseppe Violante, legate dell'allenatore professionista di 2° cat. Pietro Armenise che, peraltro, ha sottoscritto il documento, ha adito Questo Collegio Arbitrale perche faccia obbligo alla F.C. Bolzano al
pagamento a favore del suo assistito di euro 9.000,00 (novemila/00) a saldo del contratto stipulato tra le parti il 18/08/2012 per la stagione sportiva 2012/2013,maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Il contratto come da copia agli atti, regolarmente depositato presso il C. P. di Bolzano della LND il 22/08/2012 prevedeva un compenso di euro 20.000,00 (ventimila/00) più vitto e alloggio a carico della società da pagarsi in dieci rate mensili.
Il legate rappresentante del ricorrente ricorda anche che il suo assistito e stato
allenatore del F.C. Bolzano anche nella stagione 2011/2012 sottoscrivendo un contratto il 10/08/2011 come da copia agli atti, e che il F.C. Bolzano ha onorato in tutti i suoi aspetti. La società convenuta comunica che il credito euro 9.000,00 (novemila/00) non corrisponde al vero poiché il tecnico ha percepito nel mese di luglio euro 5.000,00 e 3.000,00 nel mese di dicembre come da copie d'estratto conto nella documentazione allegata e l'allenatore in realtà vanta un credito di euro 1.000,00 che non gli e stato versato in quanto il tecnico ha consumato dei pasti con persone non autorizzate presso il ristorante indicato da questa società durante la sua permanenza a Bolzano e le spese sono state fatte fatturare al F.C. Bolzano . L'avv. Violante a nome del ricorrente in risposta alle controdeduzioni della società fa notare che nessun documento a allegato alla memoria inviata e prova idonea a dimostrate il pagamento di euro 9.000,00 all' allenatore a saldo di quanto dovuto per la stagione 2012/2013, precisando inoltre che il tecnico non ha mai ospitato alcune persone presso il ristorante convenzionato limitandosi ad usufruire per se, come previsto in contratto, del servizio di vitto e alloggio. Il F.C. Bolzano in una nuova memoria ribadisce che sono stati versati euro 5.000,00 e 3.000,00 ed evidenziati dalla documentazione allegata e precisa che l'allenatore ha avuto spesso ospiti la moglie, il figlio, ragazza del figlio e parenti vari. Considerando che il F.C. Bolzano non ha presentato nessuna ricevuta quietanzata sottoscritta dal tecnico, escluse le due copie di estratto conto di euro 3.000,00 e di euro 5.000,00, per coprire l'intero compenso pattuito euro 20.000,00 (ventimila/00) come da contratto stipulato tra le parti per la stagione 2012/2013, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga il F.C. Bolzano al pagamento a favore dell'allenatore Pietro Armenise della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) a saldo dell'accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013 e di euro 70,00(settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 9.070,00 (novemilasettanta/00) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutela e sanzioni previste alle dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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