F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Gaetano DI MARIA / SSD CITTA’ di MESSINA sit ( 103/34) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Gaetano DI MARIA / SSD CITTA' di MESSINA sit ( 103/34) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA In data 06/2/2014 ,l'allenatore professionista II categoria DI MARIA Gaetano iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. assunto in qualità di responsabile della I^ squadra della società ssd Citta di Messina partecipante al campionato della Lega Nazionale Dilettanti,adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al rispetto degli accordi economici stipulati e depositati in data 23/8/2013 accordi che prevedevano il pagamento di un premio di tesseramento di euro 17500,00 in dieci rate con scadenza mensile Agosto 2013/Maggio 2014 . Dichiara inoltre di essere stato esonerato con comunicazione verbale dal direttore generale Pecora Aldo in data 13/12/2013. Il Di Maria lamenta il mancato pagamento delle mensilità già maturate Dicembre 2013 Gennaio 2014; fermo restando che la società rimane in obbligo di pagare i mesi restanti Feb/Mar/Apr/Mag. Lo stesso dichiara di aver ricevuto il saldo dei mesi Agos/Sett/Ott/Nov. 2013. La società convenuta,regolarmente invitata da parte della Segreteria del Collegio con racc.rr datata 01/4/2014 controdeduceva alle richieste dell'allenatore Di Maria dichiarando di non aver ricevuto alcun reclamo e pertanto non era nelle condizioni di presentare alcuna giustificazione Il Collegio esaminata la documentazione agli atti constatato che le giustificazioni della società Città di Messina non possono essere prese in considerazione (la compiuta giacenza,ossia il mancato ritiro delle raccomandate da parte della società,viene considerato una mancanza della società stessa),prende atto che la richiesta dell'istante e pienamente legittima. P QM Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla ssd CITTA'di MESSINA al pagamento delle due rate richieste maturate Dic.2013 Gennaio 2014 più euro 42 di interessi per un totale di euro 3542. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini, modalità e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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