F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Lamberto MAGRINI / ACD BASTIA 1924 ( 104/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Lamberto MAGRINI / ACD BASTIA 1924 ( 104/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 10/02/2014, l’avv. Pierluigi Vossi, legale dell'allenatore professionista Lamberto Magrini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.1.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.C.D. Bastia 1924, il pagamento di € 10.000,00, o quella minore ritenuta giusta, oltre agli interessi di mora. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 23/08/2013, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Interregionale della Lnd., si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di 10.000,00, da versarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, aventi tutte scadenze al giorno 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, oltre al rimborso spese viaggi dovuti come per legge, ha comunicato che il suo assistito l’ha percepito solo la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese di viaggi per i trasferimenti dalla residenza al campo di giuoco di Bastia Umbra per un totale di km. 66, andata e ritorno per due volte al giorno, amichevoli, andata e ritor-no, partite di Coppa Italia, partite in casa allenamenti settimanali, n. 6, oltre a due partite di campionato in trasferta, il tutto sempre andata e ritorno, nonché il prelevamento dell'allenatore dei portieri, di cui fornisce il nome. Inoltre, ha allegato copia della richiesta emissione tessera da tecnico con la A.C.D. Bastia 1924, datata 23/08/2013, copia della lettera di esonero dall'incarico di responsabile della prima squadra del 26/11/2013 e copia della lettera indirizzata alla società sopra citata, del 06/12/2013, con la quale ha richiesto il pagamento del suo credito maturato da agosto 2013 e sino alla data della missiva, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe ricorso agli Organi Federali preposti a ciò. Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione e stato inviato via fax presso i loro Uffici in data 6//09/2013. La società convenuta, per il tramite dell'avv. Francesco Paolieri e con la sottoscrizione del suo legale rappresentante pro tempore per conferma e ratifica, con raccomandata dell'08/02/2014, ha inviato le proprie controdeduzioni affermando che il sig. Magrini a stato esonerato il 24/11/2013, al termine dell'incontro di calcio tra la A.C.D. Bastia 1924 ed il Foligno, perche resosi responsabile di gravissime affermazioni nei confronti del Presidente della A.C.D. Bastia 1924 e di tesserati del citato sodalizio per le quali e stato agito nelle competenti sedi penali per tutti i reati a ravvisarsi e per i gravi danni subiti e subendi. Inoltre, ha comunicato che il ricorrente, avendo percepito € 5.000,00 con assegni dalla A.C.D. Bastia 1924 nel periodo 23/08/2013 at 24/11/2013, per sua stessa ammissione, nulla può pretendere in merito. La convenuta, inoltre, ha comunicato che resta salvo ed impregiudicato ogni diritto c/o azioni da parte del Presidente della A.C.D. Bastia 1924 in proprio e quale legale rappresentante del sodalizio per i gravi danni arrecati dal ricorrente con le sue infondate ed assurde affermazioni generando I'apertura di una indagine da parte della Procura Federale della F.I.G.C. Chiede, quindi, di respingere le pretese avanzate dall'allenatore Magrini. Con raccomandata del 24/03/2014, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Società A.C.D. Bastia 1924 ad inviare anche al ricorrente il contenuto della raccomandata n. 14939718790-7 che non risulta essere stata spedita alto stesso. Con fax del 31/03/2014, la società convenuta ha fornito alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell’invio al ricorrente del contenuto della raccomandata n. 14939718790-7. Questo Collegio Arbitrale in ordine al fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Lamberto Magrini e meritevole di parziale accoglimento. Le giustificazioni addotte del Presidente della A.C.D. Bastia 1924, circa l’esonero del ricorrente, per comportamento posto in essere da quest'ultimo, che sarebbero dovuti essere segnalati ai preposti Organo della F.I.G.C., non giustificano il mancato pagamento del premio di tesseramento concordato all'atto della sottoscrizione del contratto. In ordine all'ammissione fatta dal ricorrente del ricevimento di € 5.000,00 da parte del Presidente della società A.S.D. Bastia 1924, da imputarsi a spese viaggio effettuati per raggiungere il campo di giuoco della sopra citata società dalla sua residenza (Magione), per la preparazione, le partite amichevoli, di Coppa Italia e di Campionato fino al suo esonero, non può essere del tutto presa in considerazione in quanto il ricorrente non ha fornito a questo Collegio Arbitrale il numero totale dei chilometri percorsi ( partite amichevoli, partite di Coppa Italia e quelle di campionato) ed il costo medio della benzina. Tuttavia, questo Collegio Arbitrale, considerazione che il ricorrente ha indicato i chilometri esistenti dalla sua residenza a quella del campo di giuoco della società, può ritenere che per il periodo della preparazione 20/07/2013 -18/08/2013,che non risulta contestato dalla convenuta, e le partite pre-campionato effettuate in casa, fino alla data dell'esonero (26/11/2013), ha effettuato circa 80 viaggi per un totale di Km. 5.300. Considerato che il costo della benzina, nel periodo in esame, era all'incirca pari ad € 0,32 per chilometro, può ritenersi che il ricorrente per i suoi trasferimenti in macchina ha sostenuto una spesa di circa € 1.696,00, il tutto calcolati in via equitativa. Pertanto, avendo il ricorrente percepito dalla società A.S.D. Bastia 1924 la somma di € 5.000,00, € 1.696,00 deve essere imputata a spese di viaggi, mentre € 3.304,00 deve essere considerata quale premio di tesseramento. Al ricorrente spettano € 6.696,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 100,00 per interessi equitativamente calcolati, per tin totale di € 6.796,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Bastia 1924 di corrispondere all'allenatore la comma di €6.696,00, a saldo di quarto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 100,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.796,00. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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