F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:All.Costantino IANNACCONE/Vigevano Calcio s.r.l. (15/34) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:All.Costantino IANNACCONE/Vigevano Calcio s.r.l. (15/34) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA Con ricorso del 19.07.2013 l'allenatore di base UERA B Costantino lannaccone tesserato e assunto in qualità di collaboratore tecnico della 1 ° squadra del Vigevano Calcio s.r.l. partecipante al campionato regionale Lombardia gir. A, per la stagione sportiva 2012/2013, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla suddetta società al pagamento di euro 4.930,00 oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno da svalutazione monetaria. Al ricorso il tecnico allegava copia della scrittura privata sottoscritta tra le parti dove si evince che per l'attività di preparatore atletico del Vigevano Calcio s.r.l. gli si intende conferire un rimborso spese di euro 800,00 mensili per 10 mesi dal 10 agosto 2012 al 31 Maggio 2013 più bonus di € 80,00 per il trasporto. La società ritualmente invitata dalla segreteria di questo Collegio a controdedurre, lo faceva il 22/08/2013 dichiarando che nella scrittura privata non c’è indicazione di chi sia il firmatario della medesima per la parte relativa alla stessa,di come sia stata determinata la cifra richiesta dall’allenatore, se si considera che lo stesso è stato sollevato dall’incarico il 19/02/2013 e, non risponde a verità che il ricorrente sia stato assunto in qualità di collaboratore tecnico ma come preparatore atletico. Con raccomandata A.R. del 13/09/2013 il ricorrente a fronte delle osservazioni della Società precisa che il S.T., al fine di procedere al tesseramento aveva chiesto al Vigevano Calcio s.r.l. di correggere preparatore atletico con collaboratore tecnico I^ squadra e la società, corretto l’errore, ha inviato nuova richiesta al S.T. che ha così potuto procedere al tesseramento come da copie agli atti. La Società con raccomandata A.R. del 07/11/2013 ribadiva sostanzialmente le osservazioni precedenti precisando di non riconoscere la firma apposta sul timbro tondo del Vigevano Calcio s.r.l. sul documento agli atti. La Segreteria del Collegio, in merito a quanto esposto, invia gli atti alla Procura Federale per accertarne in particolare la veridicità delle firme sui documenti contestate dal Vigevano Calcio s.r.l.. Dalle indagini della Procura Federale e relative conclusioni emerge che tutti i risconti probatori raccolti consentono di affermare con più che ragionevole certezza che la firma apposta per conto della società Vigevano Calcio s.r.l., sulla scrittura privata riportante la data del 03/07/5012 e avente oggetto la prestazione professionale del Costantino Iannaccone, è dell’allora amministratore unico della società Vigevano Calcio s.r.l. paolo Pugliese. La legittimità della firma è riscontrabile nella comunicazione depositata, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013, presso l’ufficio tesseramento del C.R. Lombardia della F.I.G.C. L.N.D. alla sezione “delegati alla firma” ove risultano delegati il Presidente Laura Casazza e l’Amministratore Unico Paolo Pugliese. Tenuto conto delle indagini e relative conclusioni della Procura Federale e considerato che Paolo Pugliese l’amministratore unico della società Vigevano Calcio s.r.l., convocato due volte dalla stessa Procura Federale, per essere sentito in ordine ai fatti oggetto del procedimento, non si è presentato a nessuna delle due convocazioni senza addurre alcun tipo di giustificazione, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo al Vigevano Calcio s.r.l. di corrispondere all’allenatore Costantino Iannaccone euro 4.930,00(quattromilanovecentotrenta/00) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 oltre a euro 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00). Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale per l'accertamento dell'eventuale violazione da parte del Vigevano Calcio s.r.l. dei principi di lealtà,correttezza e probità stabiliti dall'art. 1 bis del CGS,per aver sostenuto la falsità della firma sul contratto. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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