F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Francesco BARONE / ASD US AGROPOLI (59/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Francesco BARONE / ASD US AGROPOLI (59/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell' 11.10.2013 l'allenatore di 3° Categoria Francesco BARONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della società U.S. AGROPOLI, il pagamento della somma di € 9.000,00, a saldo delle sue spettanze per l'attività svolta di collaboratore della 1^ squadra, partecipante al campionato Interregionale della L.N.D. Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 23/07/2012, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.500,00 cadauna avente scadenze al 30/10/2012, 30/12/2012, 28/02/2013 e 30/05/2013, oltre al rimborso di spese viaggi. Il ricorrente ha allegato la copia della ricevuta di versamento di € 28,00 effettuato in favore del Settore Tecnico della F.I.G.C. e copia della richiesta di emissione tessera di tecnico, del 17/08/2012. La società convenuta, in persona del suo legate rappresentante pro tempore sig. Cerruti Domenico, con raccomandata del 22/10/2013, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Francesco Barone, ha premesso quanto segue: - che, con raccomandata del 28/06/2013, ha dato comunicazione a questo Collegio Arbitrale di segnalazione inviata alla Procura Federate, al Settore Tecnico, organi della F.I.G.C., nonché all'allenatore Barone Francesco di inadempienza da parte del ricorrente sull'accordo contrattuale oggetto del presente giudizio, -che avendo il ricorrente inviato alla società un certificato medico nel quale veniva certificato che questi "e affetto da riacerbazione della sintomatologia a carico dell'apparato ostorticolare secondaria all'infortunio sul lavoro subito anni orsono" di ciò richiama all'attenzione il Collegio Arbitrale; -che appare strano il contenuto del certificato medico e si chiede e chiede al Settore Tecnico di Firenze se il contenuto di tale documento medico, trasmesso dall'allenatore Barone, può permettere allo stesso di "lavorare" sul campo di calcio per adempiere alle mansioni da quest'ultimo assunte con l'accordo economico in questione; - che "potrebbe risultare verosimile che il sig. Barone Francesco continui a perpetrare, impunemente" una "raffinata farsa" che lo vede sottoscrivere, "pur forse senza averne i requisiti, accordi di collaborazione con società sempre diverse, salvo poi ricordarsi di non poter effettuare determinate mansioni ma essere prontissimo a sollevare una vertenza economica per il pagamento del corrispettivo concordato, come codesto Collegio potrebbe facilmente appurare dalle numerose vertenze economiche richieste negli ultimi anni" -che resta in attesa di conoscere l’esito del precedente esposto-denuncia del 28/06/2013, di cui allega copia, e per l’effetto chiede di sospendere il giudizio circa la vertenza. Dall'esame dell'esposto inviato alla Procura Federate della F.I.G.C. si evince che il sig. Barone Francesco, a cui era stato riconosciuto un compenso annuo di € 10.000,00, per la stagione sportiva 2012/2013, quale allenatore in 21 della squadra della U.S. Agropoli, a seguito delle dimissioni dell'allenatore in 1^ sig. Nastri Salvatore, avvenute il 4/11/2012, non si presentava al campo sportivo "Guariglia" di Agropoli per condurre gli allenamenti della squadra, come da incarico di fatto esercitato di preparazione atletica e ciò costrinse il Presidente ad invitarlo per il disbrigo delle sue mansioni nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 circa nonché il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa. L’allenatore Barone, in riscontro a quanto sopra esposto faceva pervenire un telegramma, datato 05/12/2012, con il quale comunicava “esclusa al momento per ragioni di salute collaborazione presso campo sportivo Guariglia di Agropoli (segue certificato medico)”. Successivamente, in data 11/12/2012., il sig. Barone inviava alla società in questione un certificato medico del 05/12/2012,che riferendosi ad un precedente Verbale Collegiale – relazione medica del 12/03/2009, “certificava di necessitare di riposo dall’attività sportiva per almeno sessanta giorni s.c. ed u.s.”. Che alla scadenza dei sessanta giorni previsti dal certificato /02/02/2013) di cui sopra, il ricorrente non si presentava al campo sportivo per assolvere alle sue mansioni. Che successivamente, in data 01/03/2013,perdurando ‘assenza da un mese e senza ricevere alcuna notizia, il Presidente rinnovava, a mezzo telegramma, l’invito a presentarsi agli allenamenti. Che, in data 08/03/2013, il ricorrente faceva pervenire un nuovo certificato medico in cui, sempre con riferimento al danno subito sul lavoro, gli venivano prescritti “ulteriori sessanta giorni s,c, e u.g. di riposo dalla attività sportiva”. Tutta la documentazione sopra richiamata a stata allegati in atti della pratica. Il ricorrente con raccomandata del 02/11/2013, in replica alle controdeduzioni della società convenuta, ha sostenuto quanto segue: a- "In via preliminare si eccepisce e si impugna tutto quanto prodotto e dichiarato dalla U.S. Agropoli in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, in particolare non corrisponde al vero la circostanza dei continui e numero ricorsi al Collegio Arbitrale, per spettanze dovute da altre Società senza avere i requisiti di Collaborazione con le stesse, giustamente,e, con saggezza, riconosciute dal Collegio Arbitrale. b- Da oltre un ventennio egli svolge le mansioni di Collaboratore con Responsabili di 1^ squadra sia in campo dilettantistico che in quello professionistico, avendo conseguito t'abilitazione della F.I.G.C. attraverso il patentino Uefa B. c- I dubbi sulla professionalità ed onestà intellettuale del sottoscritto sono del tutto infondati. d- Con i telegrammi inviati ho sempre dato la mia disponibilità a continuare la collaborazione cosi come da contratto sottoscritto La Procura Federate della FIGC, ha disposto la trasmissione della relazione redatta da propri collaboratori in merito all'incarico ricevuto. Questi dopo l'audizione di tesserati convocati hanno accertato quanto segue: -la controversia ha inizio dopo le dimissioni dell'allenatore sig. Nastri Salvatore, avvenuta il 04/11/2012, e dopo le prospettate direttive da seguire per il completamento dell'annata calcistica e riconfermate in maniera cartacea, da ufficiale convocazione inviata al sig. Barone, come da nota del 19/11/2012 successiva all'incontro nella quale si erano specificati giorni e orari settimanali da seguire per gli allenamenti di collaborazione della Prima squadra. 11 sig. Barone a ciò ha risposto presentando certificazione medica dalla quale si evinceva, una affezione da riacerbazione della sintomatologia a carico dell'apparato osteoarticolare secondaria all'infortunio sul lavoro subito anni orsono e precisamente il 13/10/2007 (il tutto attestato dall'INAIL del 12/03/2009 dal quale si deduceva una invalidità del 10%). Sembra al quanto strano che in fase di tesseramento il Barone non dichiari la sua problematica e la sua invalidità e che continui a svolgere il suo lavoro di insegnante di educazione fisica presso l'Istituto Commerciale "Genovesi" di Salerno, non mettendosi in permesso anche successivamente il certificato medico inviato alla società U.S. Agropoli. Appare chiaro che il Barone, nella vertenza ha curato la preparazione di inizio campionato e successivamente la figura di preparatore atletico, figura voluta dall'allenatore Nastri Salvatore ed e inspiegabile come possa operare senza dimostrazione di esercizi fisici e dinamici, definendosi soltanto" un motivazionale". Risulta evidente che il ricorrente Barone fosse in grado di svolgere 1'attività sportiva, in virtù anche e soprattutto dalle dichiarazioni dei suoi ex alunni nonché tesserati con A.S.D. Gelbison che hanno, altresì, confermato che il loro professore si intratteneva a giocare a tennis con amici nel campo della scuola. Emerge, ancora, dalle affermazioni che il Barone non e solito presentare certificati prima del tesseramento dell'annata calcistica, perche sono le stesse società a provvedere alla visita medica per l'idoneità fisica. Questo Collegio Arbitrale, in ordine ai fatti sopra esposti, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Barone Francesco e da rigettare. PQM Al Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto dall'allenatore Barone Francesco. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federate, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile.
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