F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Marcello CASU / ARS ET LABOR GROTTAGLIE (63/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014
VERTENZA:all. Marcello CASU / ARS ET LABOR GROTTAGLIE
(63/34)
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mauro DALL'AGLIO
Con ricorso del 14.10.13 inoltrato a mezzo del proprio difensore l’'allenatore di base diploma B UEFA Casu Marcello, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte dells A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, il pagamento della comma complessiva di € 7.500,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 10.000,00 come pattuita quale premio di tesseramento nell'accordo sottoscritto tra le parti il 27.08.12 (che risulta spedito al Dipartimento Interregionale F.I.G.C.- L.N.D. Roma P.le Flaminio in pari data) per la conduzione tecnica della 1 ^ Squadra nella stagione calcistica 2012/13 Serie D.
Sosteneva il ricorrente di aver svolto puntualmente e diligentemente il proprio incarico ma di aver ricevuto in totale soltanto € 2.500,00 per cui insisteva per la corresponsione del residua, spettantegli. Produceva sempre l'istante idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la Società convenuta, invitata a replicare, lo faceva con memoria del proprio difensore spedita per via postale il 5.02.14 e corredata di documenti come allegati in via istruttoria in cui, non limitandosi a contestare l'avversa domanda perche pretestuosa, imputava al ricorrente precise responsabilità circa la mancata contribuzione di uno sponsor che lo stesso avrebbe reperito e con cui l'Ars et Labor aveva stipulato apposito accordo (sempre in atti) che prevedeva lo specifico impegno, inserito nello stesso, di assumere il Casu in veste di allenatore. Lamentava inoltre il resistente presidio calcistico di essere, come deducibile dal tenore delle proprie difese, la reale parte lesa per i danni subiti e che il presunto credito oggi vantato dal ricorrente sarebbe maturato con inganno c/o raggiro (cos! testualmente nelle osservazioni pervenute dalla difesa della resistente) che avrebbe indotto, in aggiunta alla scarsità dei risultati in campionato, all'avvenuto esonero dell'allenatore con nota 8 Ottobre 2012 (in atti). Concludeva pertanto in via preliminare per l'invio dell'incarto ai competenti Organismi Federali per le opportune indagini, e nel merito per il rigetto della domanda perche infondata. Controreplicava la difesa del Casu impugnando le osservazioni della Ars et Labor e rinnovando l'accoglimento dell' istanza come proposta oltre interessi e rivalutazione monetaria. La domanda appare fondata e va pertanto accolta. La stessa A.D.C. Ars et Labor, specificando nelle proprie difese di aver corrisposto al Casu € 2.500,00 dapprima con AB di € 1.500,00 e successivamente tramite bonifico di € 1.000,00, ha confermato l'esistenza di un rapporto di collaborazione con l'allenatore contrattualmente instaurato e materialmente svolto fino all'esonero, per cui a nella rilevano nel presente giudizio tutte le asserzioni e la relativa documentazione prodotta circa eventuali accordi stipulati e poi non rispettati con eventuali sponsor o circa i soggetti che detti accordi avrebbero promosso per venire incontro alla A.D.C. in difficoltà economiche. Questo organo giudicante, nel decidere le controversie insorte tra le parti negoziali, valuta gli elementi strettamente connessi al thema decidendum , che nel caso di specie riguarda (come quasi di regola) il rispetto delle pattuizioni economiche concordate, e precisamente il mancato pagamento fino al saldo del premio di tesseramento all'allenatore ingaggiato. Risulta per tabular che l'accordo su cui si fonda la domanda del ricorrente e stato regolarmente e conseguente sottoscritto tra lo parti e che pertanto eventuali accordi economici allo stesso, seppur noti all'allenatore, sono del tutto inconferenti alla presente controversia e il loro mancato rispetto potrà trovare semmai tutela presso la competente sede giurisdizionale, che di certo non e la presente. Pertanto i] Collegio Arbitrale decide di rimettere gli atti della presente vertenza alla Procura Federale,affiche accerti 1'eventualità di un inganno e/o raggiro,come sostenuto dall'ACD Ars et Labor Grottaglie,circa gli accordi prodromici del contratto,che potrebbe configurare una violazione dell'art.l bis del CGS. Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, come richiesto nel ricorso, non e dovuto in difetto di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Casu Marcello e la A.C.D. Ars et Labor Grottaglie, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 7.500,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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