F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all.Angelo ANDREOLI / USD PAOLANA 1922 (71/34) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all.Angelo ANDREOLI / USD PAOLANA 1922 (71/34) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI In data 3/12/2013 l'allenatore di base ANDREOLI Angelo assunto in qualità di responsabile della I^ squadra della società usd Paolana 1922 società partecipante al campionato di eccellenza calabro iscritto nei ruoli della F.I.G.C. matr.47847 adiva questo Collegio affinch6 obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 9000,00 pia euro 1236,00 come indennità kilometrica(importo risultante dal numero dei kilometri percorsi 4120 per il numero degli allenamenti 206, quattro a settimana,per 1/5 del costo della benzina 0,30 pia gli interessi maturati). L'allenatore Andreoli comunica inoltre che del contratto stipulato e depositato in data 22/09/2012 nulla ha percepito. La società convenuta,regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio con racc.rr datata 28/01/2014 ad esporre le proprie controdeduzioni alle richieste dell’ allenatore nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti constatato,che nei confronti dell’allenatore Andreoli società usd Paolana nulla ha ritenuto di contro dedurre,prende alto che la richiesta dell'istante e pienamente legittima. PQM Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo all' usd Paolana 1922 al pagamento del premio di tesseramento euro 9000,00 pia l'indennità kilometrica di euro 1236,00 più gli interessi maturati euro 150,00 per un totale di euro 10.386,00. La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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