COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTRUM 2010 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA STESSA CON IL RISULTATO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA CASTRUM 2010 / UNITED BDR HATRIA, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTRUM 2010 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA STESSA CON IL RISULTATO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA CASTRUM 2010 / UNITED BDR HATRIA, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.). Con appello ritualmente proposto, la società Castrum 2010 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. sulla base del rapporto del direttore di gara, nel quale quest'ultimo riferiva di essere stato costretto a sospendere la gara a seguito delle pressioni fisiche e psichiche subite ad opera dei tesserati della stessa Castrum, che non gli avevano consentito di portare a termine la gara stessa dopo la sospensione avvenuta al 47’ del secondo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della società appellante. Quest’ultima ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, che la decisione adottata dal primo Giudice deve essere riformata in quanto gli episodi accaduti non erano di gravità tale da poter legittimare la decisione adottata dal direttore di gara di sospenderla definitivamente e ciò in quanto la sua incolumità non era mai stata messa in discussione e, comunque, agli atti mancherebbe la prova della oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro. La società controinteressata ha fatto pervenire le sue controdeduzioni, ribadite in sede di audizione, sostenendo, per contro, che gli episodi accaduti ad esclusiva responsabilità della Castrum, sono stati di tale gravità e intensità da costringere il direttore di gara, per vari minuti accerchiato e minacciato da tesserati della stessa Castrum, a sospendere definitivamente l’incontro. L’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale, a miglior chiarimento e precisazione di quanto in origine riferito, ha specificato che la sua incolumità è stata più volte messa in discussione dal comportamento dei calciatori della Castrum se è vero, come è vero, che gli stessi lo hanno spintonato da una parte all’altra provocando anche dolore fisico a seguito delle spinte che violentemente gli venivano inferte unitamente ad urla ed a minacce. In particolare, l’assistente di parte della Castrum, dapprima lo tratteneva per un braccio e poi lo spingeva violentemente minacciandolo che non sarebbe uscito dal campo vivo. Aggiungeva, inoltre, che gli è stato impossibile, nell’occasione, ricevere l’assistenza da parte della Forza Pubblica o dagli stessi dirigenti della Castrum, cosicché decideva di sospendere la gara definitivamente. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Va, anzitutto, premesso che risulta infondata l’eccezione sollevata dalla società controinteressata, in quanto l’appello risulta legittimamente proposto siccome sottoscritto dal Presidente in carica della Castrum 2010 e facilmente identificabile come proveniente da quest’ultima società. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, sulla base del supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara, si evince che sono stati più episodi a convincere il direttore di gara della impossibilità di riprendere l’incontro per poterlo portare a termine con il recupero di alcuni minuti. Tali episodi hanno, indubbiamente, compromesso le facoltà psichiche e fisiche dell’arbitro, visto che non si è trattato di semplici proteste verbali, ma di veri e propri atti violenti che, data l’assenza della Forza Pubblica e di dirigenti che responsabilmente avrebbero potuto far desistere i tesserati dallo scriteriato comportamento, non potevano che portarlo ad assumere la decisione adottata. Quanto al preteso mancato ricorso all’intervento del capitano e del vice capitano, che non sarebbero mai stati interpellati secondo l’appellante, occorre sottolineare che i riferimenti sopra evidenziati portano evidentemente ad escludere una simile possibilità, visto che lo stesso direttore di gara ha riferito che praticamente tutti i calciatori avevano partecipato al compimento degli atti violenti descritti. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo Giudice non può che essere confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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