COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PADRI TRINITARI BERNALDA AVVERSO L’INIBIZIONE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE BENEDETTO CARLO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PADRI TRINITARI BERNALDA AVVERSO L’INIBIZIONE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE BENEDETTO CARLO. La CORTE SPORTIVA di APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Arturo Grenci – Componenti - nella seduta del 06.09.2014, ha deliberato quanto segue. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. PADRI TRINITARI BERNALDA avverso l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al Dirigente BENEDETTO CARLO come riportata nel C.U. n.76 del 12.06.2014 della DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Versace Carmelo per delega del proprio Presidente pro tempore; Acquisita dichiarazione integrativa del D.G. una volta verificata l’impossibilità di procedere, benchè reiteratamente sollecitata, a sua diretta audizione; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, con le quali la stessa si è limitata ad ammettere un involontario contatto fisico con il D.G., negando, tuttavia, ogni intenzionalità nella condotta del proprio Dirigente, possano trovare solo parziale accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla A.S.D. PADRI TRINITARI BERNALDA, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento complessivamente offerti al vaglio della Corte e fra di loro per vero confliggenti, possa dirsi comunque sufficiente ad attestare nel comportamento del Dirigente, BENEDETTO CARLO, una connotazione meramente colposa in assenza di predeterminati intendimenti violenti nei confronti del D.G.; Considerato più nel dettaglio come, in difetto di audizione dell’Arbitro, che si sarebbe resa invero necessaria alla luce anche delle deduzioni difensive dal Sodalizio ricorrente elaborate, non sia stato possibile procedere ad una più approfondita e diretta ricostruzione della dinamica degli eventi; Ritenuto, in sostanza, come gli atti ufficiali di gara e i supplementi integrativi, dai contenuti non perfettamente congruenti o sovrapponibili e in ogni caso privi di spunti ricognitivi utili a provare l’intenzionalità nella condotta del Dirigente BENEDETTO CARLO, appaiano però sufficienti a confermare l’avvenuto contatto fisico al quale era seguita la caduta del taccuino che l’arbitro aveva in mano provocata dall’urto con la bandierina, così avvalorando l’ipotesi della sola concitazione connessa allo scomposto e veemente intervento dell’inibito al fine di chiarire la natura degli eventi che in campo si stavano consumando, con esclusione, di fatto, di ogni volontà preordinatamente aggressiva; Ritenuto, ancora, come gli acquisiti elementi probatori abbiano ulteriormente consentito di certficare quale smodato, ma non minaccioso, il comportamento dal Dirigente BENEDETTO CARLO successivamente tenuto nei confronti del D.G.; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come la collaborazione dalla ricorrente Società in sede di comparizione offerta e il curriculum disciplinare dell’inibito, privo di precedenti specifici con conseguente esclusione di ogni ipotesi di recidiva, possano essere apprezzati quali attenuanti e abilitare, quindi, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ad un accessorio temperamento della sanzione dal G.S. dallo stesso irrogata: P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.76 del 12.06.2014 della DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA così delibera: • riduce la inibizione al Dirigente BENEDETTO CARLO irrogata sino a tutto il 31 Dicembre 2014; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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