COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (N. 3428/128 pf 13 -14/MS/vdb) BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO, CORDISCO MICHELE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (N. 3428/128 pf 13 -14/MS/vdb) BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO, CORDISCO MICHELE. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti: Michele Messina - Presidente - Paolo Giordano, Giuseppe Giordano – Componenti, nella seduta del 06/09/2014 ha deliberato quanto segue. PREMESSO Che il Vice Procuratore Federale con nota del 13 Gennaio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA al tempo insediata e operante: - BRESCIA GIUSEPPE, Vice Presidente della SOCIETA’ ASD FOGGIANO MELFI; - BRESCIA VITO, Dirigente della SOCIETA’ ASD FOGGIANO MELFI; “per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 04 comma 5 del regolamento della L.N.D., per avere deliberato unitamente ai Dirigenti dello stesso Sodalizio, Sigg.ri D’ANGHELA ANTONIO e BARBETTA ROCCO nel corso dell’Assemblea dei Soci, tenutasi il 09/06/2013, di accettare le dimissioni del Presidente Sig.r ASQUINO ROCCO e dei Dirigenti TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO della stessa Società che, invece, essi non le avevano mai rassegnate né per iscritto e nemmeno oralmente e per avere indetto e tenuto, unitamente ai predetti D’ANGHELA e BARBETTA e al Dirigente CORDISCO MICHELE, una successiva Assemblea in data 15/06/2013, senza possederne i poteri, perché il Legale Rappresentante della Società, ASQUINO ANTONIO, non si era mai dimesso e il suo mandato non era ancora scaduto perché era stato eletto, regolarmente, durante l’Assemblea del 01/07/2012 e per avere deliberato: di cambiare la denominazione della Società in ASD FEDERICIANA MELFI, di spostare in luogo diverso la Sede Sociale, di ricostruire l’organigramma della Società e di introdurre in esso altri due nuovi Dirigenti; nonché per avere lo stesso BRESCIA VITO , nel periodo Giugno - Luglio 2013, arbitrariamente variato i codici della password della Società d’ingresso nel sito della L.N.D. e senza averne i poteri modificato l’Organigramma del Direttivo della Società, archiviato nel sistema informatico di L.N.D. e F.I.G.C., facendo apparire in modo non veritiero che il Presidente ASQUINO e i Dirigenti TAMARAZZO e LOCORATOLO erano dimissionari e quindi, mediante l’uso della password, faceva apparire nello stesso archivio informatico che diciotto calciatori della ASD FOGGIANO MELFI risultavano svincolati e con la complicità di suo fratello BRESCIA GIUSEPPE, il tabulato - elenco on line di detti calciatori svincolati, datato 12/07/2013, firmato dallo stesso BRESCIA GIUSEPPE , veniva depositato presso il C.R. Basilicata come meglio descritto nella parte motiva”; • D’ANGHELA ANTONIO, già Dirigente della ASD FOGGIANO MELFI ed attualmente tesserato in qualità di Consigliere della Società AP GINESTRA CANDIDA; • BARBETTA ROCCO, Dirigente della ASD FOGGIANO MELFI; • CORDISCO MICHELE, Dirigente della ASD FOGGIANO MELFI; “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 04 comma 5 del regolamento della L.N.D. per avere partecipato, soltanto D’ANGHELA ANTONIO e BARBETTA ROCCO all’Assemblea dei Soci dell’ ASD FOGGIANO MELFI ed avere deliberato, in modo non veritiero, unitamente al Vice Presidente BRESCIA GIUSEPPE e a suo fratello Dirigente, BRESCIA VITO, di accettare le dimissioni del Presidente ASQUINO ANTONIO e dei Dirigenti TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO eletti nelle cariche il 01/07/2012, senza che essi le avessero rassegnate, né per iscritto e nemmeno oralmente e tutti e tre per avere partecipato all’Assemblea dei Soci della stessa Società, in data 15/06/2013, unitamente ai predetti fratelli BRESCIA GIUSEPPE e BRESCIA VITO e senza possederne i poteri perché il Legale Rappresentante della Società, ASQUINO ANTONIO, non si era mai dimesso dalla carica, nonché per aver arbitrariamente deliberato: di cambiare la denominazione della Società in ASD FEDERICIANA MELFI, di spostare in luogo diverso la Sede Sociale, di ricostruire l’organigramma della Società senza la presenza dei tre Dirigenti (ASQUINO ANTONIO, TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO) che avevano estromessi durante l’Assemblea del 09/06/2013 e di immettere due nuovi Dirigenti come meglio specificato nella parte motiva”; Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 03 Maggio 2014 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della sola Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: - BRESCIA VITO inibizione per anni uno (1); - BRESCIA GIUSEPPE inibizione per mesi dieci (10); - D’ANGHELA ANTONIO inibizione per mesi quattro (4); - BARBETTA ROCCO inibizione per mesi quattro (4); - CORDISCO MICHELE inibizione per mesi due (2); Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO, CORDISCO MICHELE per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti dai tesserati BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO e CORDISCO MICHELE tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione degli eventi per cui è deferimento; Accertato in forza delle emergenze istruttorie come i ridetti BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO e CORDISCO MICHELE abbiano agito arbitrariamente per aver concorso alla determinazione dei fatti con l’atto di incolpazione più dettagliatamente descritti; Considerato, in particolare, come i ripetuti BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO, CORDISCO MICHELE, con condotta immotivatamente disinvolta e nondimeno grave, avessero nel corso delle Assemblee del 09/06/2013 e 15/06/2013, entrambe arbitrariamente convocate in difetto idonei poteri, deliberato l’accettazione di dimissioni del Presidente ASQUINO ANTONIO e dei Dirigenti TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO legittimamente eletti nelle rispettive cariche il 01/07/2012 e da questi né per iscritto e nemmeno oralmente mai rassegnate, nonché il cambiamento di denominazione della Società ASD FOGGIANO MELFI in ASD FEDERICIANA MELFI, lo spostamento in luogo diverso della Sede Sociale, la ricostruzione dell’organigramma della Società senza la presenza dei tre Dirigenti (ASQUINO ANTONIO, TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO) illegittimamente estromessi e l’immissione di due nuovi Dirigenti; Ritenuto, ancora, come sia stato effettivamente accertato che BRESCIA VITO aveva arbitrariamente variato, nel periodo Giugno - Luglio 2013, i codici della password di ingresso della Società nel sito della L.N.D. e senza averne i poteri modificato l’Organigramma del Direttivo del Sodalizio medesimo archiviato nel sistema informatico di L.N.D. e F.I.G.C., facendo apparire in modo non veritiero dimissionari il Presidente ASQUINO e i Dirigenti TAMARAZZO e LOCORATOLO e fatto così risultare nello stesso archivio informatico che diciotto calciatori della ASD FOGGIANO MELFI risultavano svincolati e che, da ultimo, con la complicità di suo fratello BRESCIA GIUSEPPE, aveva depositato presso il C.R. Basilicata il tabulato - elenco on line di detti calciatori svincolati, datato 12/07/2013, dallo stesso BRESCIA GIUSEPPE sottoscritto; Constatato come gli elementi probatori raccolti possano dirsi certamente corroborati dalle deposizioni, alle quali è lecito attribuire valore confessorio, da BRESCIA GIUSEPPE e BRESCIA VITO rese nel corso delle indagini dalla Procura Federale condotte e non ammettano dubbi sulle responsabilità di tutti i deferiti; Ritenuto ancora come movente della condotta degli incolpati o quanto meno di BRESCIA GIUSEPPE e BRESCIA VITO possa, per quanto da essi medesimi confermato in sede ispettiva, presuntivamente rinvenirsi nel risentimento nutrito nei confronti dei legittimi Dirigenti della ASD FOGGIANO MELFI una volta dagli stessi deliberata la loro estromissione per morosità dal Consiglio Direttivo del Sodalizio e come ogni accessoria giustificazione dai deferiti offerta a corredo delle proprie dichiarazioni non possa assurgere a rango di esimente; Accertato, nondimeno, come le responsabilità riconducibili alla condotta di D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO e CORDISCO MICHELE, dei quali non risultano per vero incartate deposizioni agli atti di investigazione, possano, in linea con quanto dalla Procura Federale argomentato, qualificarsi più sfumate una volta acclarato come la loro partecipazione alle Assemblee con il deferimento evocate fosse stata sostanzialmente passiva, avendo altri esercitato un ruolo più marcatamente attivo nella concreta determinazione degli eventi; Osservato, in definitiva, come alla stregua delle argomentazioni che precedono il comportamento dai nominati tesserati BRESCIA GIUSEPPE, BRESCIA VITO, D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO e CORDISCO MICHELE integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare, quanto a BRESCIA GIUSEPPE e BRESCIA VITO perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 04 comma 5 del regolamento della L.N.D., avevano deliberato unitamente ai Dirigenti dello stesso Sodalizio, D’ANGHELA ANTONIO e BARBETTA ROCCO nel corso dell’Assemblea dei Soci, tenutasi il 09/06/2013, di accettare le dimissioni del Presidente ASQUINO ROCCO e dei Dirigenti TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO della stessa Società, da questi in realtà mai rassegnate né per iscritto e nemmeno oralmente, ancora per avere indetto e tenuto, sempre unitamente ai predetti D’ANGHELA e BARBETTA e al Dirigente CORDISCO MICHELE, una successiva Assemblea in data 15/06/2013, senza possederne i poteri, in quanto il Legale Rappresentante della Società, ASQUINO ANTONIO, non si era mai dimesso e il suo mandato non era ancora scaduto perché regolarmente eletto durante l’Assemblea del 01/07/2012, per aver deliberato: di cambiare la denominazione della Società in ASD FEDERICIANA MELFI, di spostare in luogo diverso la Sede Sociale, di ricostruire l’organigramma della Società e di introdurre in esso altri due nuovi Dirigenti; nonché per avere lo stesso BRESCIA VITO, nel periodo Giugno - Luglio 2013, arbitrariamente variato i codici della password di ingresso della Società nel sito della L.N.D. e senza averne i poteri modificato l’Organigramma del Direttivo della Società, archiviato nel sistema informatico di L.N.D. e F.I.G.C., facendo credere in modo non veritiero che il Presidente ASQUINO e i Dirigenti TAMARAZZO e LOCORATOLO erano dimissionari, aver fatto apparire nello stesso archivio informatico che diciotto calciatori della ASD FOGGIANO MELFI risultavano svincolati e da ultimo per aver, con la complicità di suo fratello BRESCIA GIUSEPPE, depositato presso il C.R. Basilicata il tabulato - elenco on line di detti calciatori svincolati, datato 12/07/2013, firmato dallo stesso BRESCIA GIUSEPPE, nonché per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi alla C.D.T.; Quanto a D’ANGHELA ANTONIO, BARBETTA ROCCO e CORDISCO MICHELE perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 04 comma 5 del regolamento della L.N.D. avevano partecipato, soltanto D’ANGHELA ANTONIO e BARBETTA ROCCO all’Assemblea dei Soci dell’ASD FOGGIANO MELFI ed avere deliberato, in modo non veritiero, unitamente al Vice Presidente BRESCIA GIUSEPPE e a suo fratello Dirigente, BRESCIA VITO, l’accettazione delle dimissioni del Presidente ASQUINO ANTONIO e dei Dirigenti TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO eletti nelle cariche il 01/07/2012, senza che essi le avessero né per iscritto e nemmeno oralmente mai rassegnate e tutti e tre per avere partecipato all’Assemblea dei Soci della stessa Società, in data 15/06/2013, unitamente ai predetti fratelli BRESCIA GIUSEPPE e BRESCIA VITO senza possederne i poteri perché il Legale Rappresentante della Società, ASQUINO ANTONIO, non si era mai dimesso dalla carica, ancora per aver arbitrariamente deliberato: di cambiare la denominazione della Società in ASD FEDERICIANA MELFI, di spostare in luogo diverso la Sede Sociale, di ricostruire l’organigramma della Società senza la presenza dei tre Dirigenti (ASQUINO ANTONIO, TAMARAZZO DONATO e LOCORATOLO FABIO) estromessi durante l’Assemblea del 09/06/2013 e di immettere due nuovi Dirigenti, nonché per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi alla C.D.T.; Ritenuto, da ultimo, come la gravità delle infrazioni commesse non consenta l’applicazione nei confronti dei deferiti di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate, che, per effetto di tanto, vanno confermate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco,in sede di audizione del 03 Maggio 2014 formulate, così provvede ed irroga a: • BRESCIA VITO inibizione per anni uno (1) e di ulteriori mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • BRESCIA GIUSEPPE inibizione per complessivi mesi undici (11) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • D’ANGHELA ANTONIO inibizione per complessivi mesi cinque (5) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • BARBETTA ROCCO inibizione per complessivi mesi cinque (5) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • CORDISCO MICHELE inibizione per complessivi mesi tre (3) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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