COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (Prot. 1555/208 pf 12-13/AM/ma) POSTIGLIONE GIUSEPPE, MINICI GIACOMO, PALMA IDA TORTORELLI.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (Prot. 1555/208 pf 12-13/AM/ma) POSTIGLIONE GIUSEPPE, MINICI GIACOMO, PALMA IDA TORTORELLI. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Paolo Giordano e Arturo Grenci - Componenti - nella seduta del 06/09/2014 ha deliberato quanto segue: PREMESSO Che il PROCURATORE FEDERALE VICARIO con nota del 08 Ottobre 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA al tempo insediata e operante: • POSTIGLIONE GIUSEPPE: “per la violazione dell’art 01 comma 01 del C.G.S. ai sensi e per gli effetti dell’art. 01, comma 05 del C.G.S., avendo ricoperto formalmente dal 03 Agosto 2006 al 02 Dicembre 2009, la carica di Presidente ed Amministratore Unico, nonché il ruolo di Socio Unico detenendo il 100% delle quote della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. attraverso la CALPEL S.r.l. di cui era Socio e Amministratore Unico, per aver determinato la rinuncia al Campionato di competenza e la decadenza della affiliazione della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l.”; • MINICI GIACOMO: “per la violazione dell’art 01 comma 01 del C.G.S. ai sensi e per gli effetti dell’art. 01, comma 05 del C.G.S., avendo ricoperto il ruolo di Socio di riferimento della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. attraverso la CALPEL S.r.l. di cui era Socio al 95% dal 18 Dicembre 2009 sino al 04 Aprile 2012 data di decadenza dell’affiliazione per inattività della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l., per aver determinato la rinuncia al Campionato di competenza e la decadenza della affiliazione della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l.”; • TORTORELLI PALMA IDA; “per la violazione dell’art 01 comma 01 del C.G.S. avendo ricoperto il ruolo di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. dal 31 Gennaio 2011 alla data di decadenza dell’affiliazione, per aver consapevolmente e deliberatamente determinato la rinuncia al Campionato di competenza e la decadenza dall’affiliazione”; Che la C.D.T. nella seduta del 01/03/2014, chiamata a seguito del rinvio d’ufficio dell’audizione già fissata per il 25/01/2014 e differita per ragioni di natura meramente logistica, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. MICHELE SIBILANO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • TORTORELLI PALMA IDA, inibizione per mesi dodici (12); • POSTIGLIONE GIUSEPPE , inibizione per anni due (2) e mesi sei (6); • MINICI GIACOMO , inibizione per mesi venti (20); Che POSTIGLIONE GIUSEPPE, MINICI GIACOMO e TORTORELLI PALMA IDA, benché regolarmente convocati, non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di: • POSTIGLIONE GIUSEPPE; • MINICI GIACOMO; • TORTORELLI PALMA IDA; per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti, osservato come gli eventi, così come contestati, potrebbero prima facie rappresentare indizio di colpevolezza in ragione della mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive, ritiene, tuttavia, prudente procedere al parcellare esame dell’impostazione accusatoria in riferimento alla posizione dei singoli deferiti. Passando, quindi, al merito del deferimento, il Collegio, lette le emergenze dell’istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo acquisizione documentale, alla quale non risulta per vero allegata alcuna deposizione dei deferiti, e visti l’ art. 1, comma 1 C.G.S., anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 01 comma 5 C.G.S. ritiene potersi affermare come gli eventi, così come contestati, consentano di qualificare solo parzialmente acclarata la circostanza che tutti gli incolpati, in violazione delle citate norme, abbiano direttamente, deliberatamente e consapevolmente concorso alla determinazione della rinuncia al Campionato di competenza e alla conseguente decadenza dell’affiliazione della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l.. L’attenta analisi della voluminosa documentazione dalla PROCURA FEDERALE prodotta a corredo della propria attività investigativa, ha senza meno confermato come la condotta del Sodalizio, concretatasi nel rifiuto di disputare il Campionato per motivi formalmente e nominalmente riconducibili ad esigenze di sicurezza e più in dettaglio di tutela dell’incolumità dei calciatori, molti dei quali minorenni, in presenza di atti intimidatori, della cui denuncia alle competenti Autorità Giudiziaria e Sportiva non è stata peraltro rinvenuta traccia o prova nell’acquisito incartamento, comunque contraria ai doveri di sportività e in pieno contrasto con le previsioni regolate dall’art. 53 comma 01 N.O.I.F., abbia certamente arrecato pregiudizio al regolare svolgimento del Torneo già in corso e all’attività dei suoi stessi tesserati, con riverbero in danno anche di altre Società partecipanti. Ritiene ancora questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE come la scrupolosa attività di indagine dalla PROCURA FEDERALE condotta abbia nondimeno consentito di verificare come la richiesta di decadenza dall’affiliazione, conseguente alla rinuncia al Campionato di competenza, dalla Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. formalizzata in data 23/03/2012 e dal Presidente Federale deliberata con provvedimento pubblicato su C.U. n° 132/A del 04/04/2012, abbia determinato un disavanzo in danno del Comitato Regionale Basilicata L.N.D. divenuto per effetto di quanto sopra rappresentato creditore nei confronti del Sodalizio in parola di somme non più ripetibili; In definitiva, questo Collegio considera come la condotta dalla Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. complessivamente tenuta in relazione alla fattispecie oggetto di deferimento possa ricondursi a responsabilità del suo Organo Direttivo e quindi dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti, che, in ragione di tanto e pur in difetto di assorbente prova in ordine alle effettive ragioni poste a base della decisione compendiata nella delibera del 11/09/2011 di rinunciare alla partecipazione al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R.Basilicata L.N.D. per la stagione sportiva 2011/2011, è chiamato a rispondere riguardo le contestate violazioni per cui è deferimento. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE ritiene di poter argomentare, di converso, come meno convincente si presenti l’impianto accusatorio al suo vaglio proposto e dalla PROCURA FEDERALE elaborato in relazione alla condotta dei deferiti POSTIGLIONE GIUSEPPE e MINICI GIACOMO nei cui confronti sembrerebbero militare elementi più che altro indiziari e presuntivi. Chiarito come dall’analisi del carteggio dalla PROCURA FEDERALE offerto a sostegno della propria azione investigativa non possano sorgere dubbi in ordine alle qualifiche di Soci, Soci di riferimento e Azionisti dai ripetuti POSTIGLIONE GIUSEPPE e MINICI GIACOMO rispettivamente ricoperte in seno alle Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. e CALPEL S.r.l. sino al tempo di effettiva affiliazione della prima alla F.I.G.C. e alle reciproche posizioni di controllore e controllato dai Sodalizi in parola rivestite per quanto emergente dalle plurime visure storiche e ordinarie prodotte, più consistenti perplessità sembrano residuare circa l’elemento soggettivo che avrebbe caratterizzato l’operato dei due deferiti. Considera in proposito questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE come alcuna convincente circostanza possa dirsi emersa riguardo la preordinata e deliberata volontà dei ripetuti POSTIGLIONE GIUSEPPE e MINICI GIACOMO di orientare le scelte della Società in ordine alla rinuncia al Campionato di appartenenza per ragioni meramente economico finanziare. Pur volendo riservare appropriata ponderazione al progressivo indebolimento economico e patrimoniale dal POTENZA SPORT CLUB S.r.l. nel tempo patito, per come risultante dalla acquista documentazione e della stessa relazione accompagnatoria al deferimento dalla PROCURA FEDERALE redatta, nonché alle vicende sportive e disciplinari (le sole in questo contesto processuale meritevoli di valutazione) che negli anni hanno interessato il ridetto Sodalizio e che pur potrebbero aver rivestito un qualche ruolo nell’economia della vicenda complessivamente sviluppatasi, questo Collegio osserva come alcun diretto coinvolgimento dei due deferiti possa dirsi acclarato relativamente alla determinazione degli eventi in parola. Sembra piuttosto a parere di questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE come la responsabilità a POSTIGLIONE GIUSEPPE e MINICI GIACOMO dalla PROCURA FEREDALE addossata, ancorché presuntivamente e oggettivamente sussistente in ragione delle qualifiche societarie da questi rispettivamente ricoperte all’epoca dei fatti, possa, in difetto di convincenti prove utili ad attestare un loro diretto, deliberato e consapevole concorso nella determinazione alla rinuncia al Campionato di competenza e alla conseguente decadenza dell’affiliazione della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. per motivi di natura esclusivamente economica, essere piuttosto valutata sotto il profilo della negligenza e quindi derubricabile in una più attenuata culpa in vigliando, per non aver gli stessi, apprezzato nella giusta ottica sportiva quali gravemente pregiudizievoli e lesive degli interessi delle molteplici parti coinvolte le decisioni che i competenti Organi Societari si accingevano ad adottare, astenendosi dall’intervenire a mezzo di conferenti iniziative al fine di scongiurarne le nefaste conseguenze poi in concreto determinatesi; In conclusione, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, che osserva come la posizione di POSTIGLIONE GIUSEPPE e MINICI GIACOMO a cagione dell’irrilevanza nel presente contesto processuale del pregresso curriculum disciplinare del primo in relazione ai fatti in questo ambito dedotti, non possa subire una divaricazione in ordine all’applicazione delle sollecitate sanzioni pari a quella dalla PROCURA FEDERALE in sede di richieste suggerita, ritiene come la condotta dei deferiti integri, seppur con diverso grado di responsabilità per quanto in parte motiva evidenziato, gli estremi della violazione dell’art 01 comma 01 del C.G.S. ai sensi e per gli effetti dell’art. 01, comma 05 del C.G.S. per aver determinato la rinuncia al Campionato di competenza e la decadenza dell’affiliazione della Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l.. Il Collegio osserva, nondimeno, come i ripetuti POSTIGLIONE GIUSEPPE, MINICI GIACOMO e TORTORELLI PALMA IDA, siano chiamati a rispondere anche della violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere richieste dichiarazioni innanzi allo C.D.T.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE in ragione, tuttavia, di quanto in motivazione meglio rappresentato in relazione all’oggettiva complessità della materia processuale, stima di poter applicare nei confronti di tutti i sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate, che appaiono eccessivamente afflittive: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. Michele Sibilano, in sede di audizione del 01 Marzo 2014 formulate, così provvede ed irroga a: • POSTIGLIONE GIUSEPPE inibizione per complessivi mesi sei (6) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • MINICI GIACOMO inibizione per complessivi mesi sei (6) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • PALMA IDA TORTORELLI inibizione per complessivi mesi nove (9) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S..
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