COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 15/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO (N.ro 02/14-15) DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PAPALEO GIACOMO, RIPORTATA SUL CU N.17 DEL 01.10.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 15/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO (N.ro 02/14-15) DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PAPALEO GIACOMO, RIPORTATA SUL CU N.17 DEL 01.10.2014. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Paolo Giordano - Componenti, nella seduta del 11/10/2014, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società Pol. LATRONICO TERME avverso la squalifica del calciatore PAPALEO GIACOMO,come riportata sul C.U. n.17 del 01/10/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni, addotte dal ricorrente Sodalizio, ancorché generiche ed inconferenti rispetto ai fatti per cui è ricorso, non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dall’esame dei quali emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento alla condotta allo stesso ascritta,che si qualifica particolarmente minacciosa ed altamente irriguardosa per di più aggravata dalla qualifica di capitano dal calciatore PAPALEO Giacomo rivestita e come tale adeguatamente sanzionata; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.17 del 01/10/2014; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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