F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014) Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata all’allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare effettive in relazione all’incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per come rilevato dall’allora Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità dell’atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico (cfr. C.G.F., Sez. I, decisione n. 239/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010). Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.Chieti Calcio di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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