F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014) Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 in relazione all’incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata. Al proposito, questa Corte osserva che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (contestazione nei confronti della Società reclamante da parte di una parte dei propri sostenitori), si ritiene - anche in considerazione del fatto che la predetta contestazione era stata preannunciata attraverso la distribuzione di un volantino, ed era, pertanto, preordinata - equo ridurre la sanzione nella misura di € 1.000,00, con esclusione della diffida. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00 e annulla la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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