F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014) L'A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore di essa appellante, Sestili Niccolò, colpevole di avere, nel corso della gara Sangiorgiese C5/Mounting Foligno C5 del 15.11.2014, immediatamente dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, colpito il taccuino che l'arbitro stava recuperando da una tasca onde estrarne il cartellino rosso, facendolo cadere per terra ed allontanandolo con un calcio,la squalifica per 4 giornate (Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014). Assume che l'accaduto, non essendo, come qualificato dal primo Giudice, conseguenza di un comportamento dolosamente violento e non presentando, comunque, connotazioni segnatamente antisportive, sarebbe stato perseguito con eccessiva severità per cui l'annullamento o, quanto meno, una riduzione della squalifica comminata. L'appello non è fondato e va respinto. Dalla lettura del rapporto arbitrale, incontrovertibile fonte di prova per la valutazione dell'occorso, si evince anzitutto la contestualità fra la comunicazione del provvedimento disciplinare e l'iniziativa del Sestili il quale ''con la mano'' e, quindi, colpendolo, ''gettava per terra il taccuino'' e, conseguentemente la strumentalità della condotta, confermata dal calcio successivamente inferto per allontanare il libretto, condotta mirata ad evitare o in ogni caso ad ostacolare che si perfezionasse, con l'esibizione del cartellino rosso, la procedura formale di espulsione. Non solo: è anche evidente che l'azione del calciatore fu realizzata con un minimo di violenza che, se pur non diretta contro la persona dell'arbitro, fu però necessaria per realizzare l'evento perseguito dal momento che il taccuino non cadde a terra da solo e fu comunque colpito con un calcio. Alla luce di tali considerazioni, la sanzione stabilita in prima istanza non si palesa gravosa perchè assomma alla giornata dovuta per l'espulsione altre 3 giornate che puniscono non comportamento significatamente antisportivo, aggravato dall'illecita finalità e dalle violente modalità di esecuzione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5 di Porto San Giorgio (Fermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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