F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 10 Dicembre 2014 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO MARIA STORACI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO – (nota n. 3129/1133 pf13-14 AM/ma del 10.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 10 Dicembre 2014 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO MARIA STORACI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 3129/1133 pf13-14 AM/ma del 10.11.2014). Il deferimento La Procura federale, con la suindicata nota del 10 novembre 2014, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare: - il Sig. Storaci Enzo Maria, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società USD Noto, per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e 8 commi 9 e 15 CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società USD Noto in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND in favore dell’allenatore Moro Giuseppe; - la Società USD Noto, a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 10 novembre 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della Società USD Noto, Storaci Enzo Maria, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS), in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 10 maggio 2014, in favore dell’allenatore Moro Giuseppe . A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società USD Noto. L’addebito deriva dal fatto che l’allenatore professionista Moro Giuseppe aveva in data 30 giugno 2013 presentato ricorso al Collegio Arbitrale presso la L.N.D., chiedendo il pagamento della somma di denaro di euro 3.000,00 dovuta dalla Società in base a una scrittura privata sottoscritta il 18 luglio 2012. Il Collegio Arbitrale, con provvedimento del 10 maggio 2014, aveva accolto il ricorso e aveva imposto alla Società USD Noto di pagare all’allenatore la somma di euro 3.000,00 oltre euro 50,00 per interessi. La decisione del Collegio Arbitrale veniva comunicata alla Società USD Noto con lettera raccomandata del 19 maggio 2014 recapitata in data 28 maggio 2014. Il Segretario del Dipartimento Interregionale con nota del 22 maggio 2014, inviata per via telematica il 23 maggio 2014, comunicava inoltre alla USD Noto la sussistenza dell’obbligo del pagamento dell’importo di euro 3.050,00 in favore dell’allenatore Moro Giuseppe per effetto della citata decisione del Collegio Arbitrale, e rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione. Con successiva comunicazione del 22 luglio 2014 il Dipartimento Interregionale trasmetteva alla Procura federale una quietanza liberatoria sottoscritta dal Sig. Moro Giuseppe in data 10 giugno 2014, con la quale il medesimo dichiarava di avere ricevuto la somma di denaro spettantegli a mezzo di assegno circolare. Il medesimo allenatore, successivamente interpellato dalla Procura federale a chiarimenti, precisava però di avere ricevuto l’assegno circolare solo in data 18 luglio 2014. La Procura federale ha ricordato che la Società USD Noto era stata tempestivamente avvertita della necessità di provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale ed essendo stato superato detto termine, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione, in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. Né il Presidente Storaci Enzo Maria né la Società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Storaci e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nei confronti della Società. É anche comparso il difensore della Società, il quale ha chiesto in via preliminare il proscioglimento della sua assistita e in subordine l’irrogazione del minimo edittale. Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la Società USD Noto ha effettuato il pagamento all’allenatore Moro Giuseppe di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale solo in data 18 luglio 2014 e che quindi non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF. Ciò risulta non solo dalle precisazioni fatte dal Sig. Moro alla Procura federale, ma anche dalla fotocopia dell’assegno circolare portante la data del 18 luglio 2014. Tale ritardo nell’adempimento di quanto statuito dal Collegio Arbitrale della LND costituisce la violazione disciplinare contestata. D'altra parte, né il Presidente, né la Società USD Noto hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli del ritardo nell’adempimento. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto anche conto che la Società ha poi effettuato il pagamento dovuto, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Storaci Enzo Maria, Presidente e legale rappresentante della USD Noto; - penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nei confronti della Società USD Noto.
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