F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 10 Dicembre 2014 46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Presidente e della Società SSD ARL Riccione Calcio 1929), Società SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 3126/1089 pf13-14 AM/ma del 10.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 10 Dicembre 2014 46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Presidente e della Società SSD ARL Riccione Calcio 1929), Società SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 3126/1089 pf13-14 AM/ma del 10.11.2014). La Procura federale, con la suindicata nota del 10 novembre 2014, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare: - il Sig. Spinelli Giovanni, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere: della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) , in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e 8 comma 9 CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND in favore dell’allenatore Benedetti Andrea; - la Società SSDARL Riccione Calcio 1929, a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 10 novembre 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, Spinelli Giovanni, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 10 maggio 2014, in favore dell’allenatore dilettante Benedetti Andrea . A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSDARL Riccione Calcio 1929. L’addebito deriva dal fatto che l’allenatore Benedetti Andrea aveva presentato in data 11 giugno 2013 ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento della somma di denaro di euro 7.500,00 dovutagli dalla Società a titolo di compenso per le proprie prestazioni sportive in base all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013. Il Collegio Arbitrale, con provvedimento del 29 marzo 2014, aveva accolto il ricorso e aveva imposto alla Società di pagare al calciatore la somma di euro 7.500,00 oltre euro 125,00 per interessi legali. La decisione del Collegio Arbitrale veniva comunicata alla Società SSDARL Riccione Calcio 1929 con lettera raccomandata del 7 aprile 2014 recapitata in data 22 maggio 2014. Il Segretario del Dipartimento Interregionale della LND aveva anche comunicato alla Società la sussistenza dell’obbligo del pagamento dell’importo di euro 7.625,00 in favore dell’allenatore Benedetti Andrea per effetto della citata decisione del Collegio Arbitrale, e rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione. Successivamente il Sig. Benedetti Andrea, appositamente interpellato dalla Procura federale in data 22 luglio 2014, trasmetteva in data 5 agosto 2014 una missiva autografa con la quale dichiarava di non avere ancora percepito dalla SSDARL Riccione Calcio 1929 alcuna somma di denaro. La Procura federale ha ricordato che la Società SSDARL Riccione Calcio 1929 era stata tempestivamente avvertita della necessità di provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale ed essendo stato superato detto termine, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione , in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS. Né il Presidente Spinelli Giovanni né la Società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Spinelli e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento i quanto dovuto dalla Società al calciatore. Risulta, invero, accertato che la Società SSDARL Riccione Calcio 1929 non ha mai effettuato il pagamento al Sig. Benedetti Andrea di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale e che quindi non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF. Ciò risulta non solo dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Benedetti alla Procura federale, ma anche dal fatto che non è stata esibita e consegnata alcuna quietanza liberatoria. Tale mancato adempimento di quanto statuito dal Collegio Arbitrale della LND costituisce la violazione disciplinare contestata. D'altra parte, il Presidente e la Società SSDARL Riccione Calcio 1929 non hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell’omesso adempimento. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Spinelli Giovanni, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Riccione Calcio 1929; - penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) nei confronti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929.
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