COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO (N.ro 03/14-15) DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ROCCANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE GRAZIANO ANDREA, RIPORTATA SUL CU N.19 DEL 08.10.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO (N.ro 03/14-15) DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ROCCANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE GRAZIANO ANDREA, RIPORTATA SUL CU N.19 DEL 08.10.2014. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Arturo Grenci e Paolo Giordano - Componenti, nella seduta del 18/10/2014, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società Pol. ROCCANOVA avverso la squalifica del calciatore GRAZIANO ANDREA,come riportata sul C.U. n.19 del 08/10/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come la società reclamante si sia limitata a negare qualsivoglia responsabilità del proprio tesserato in relazione ai fatti per cui è squalifica omettendo,tuttavia, di offrire elementi probatori utili a consentire a questa Corte di procedere ad una diversa valutazione della fattispecie portata a suo vaglio rispetto a quanto compendiato negli atti ufficiali di gara; Accertato, in ragione di tanto, come le inconferenti motivazioni, addotte dal ricorrente Sodalizio, non abbiano, invero, trovato riscontro nel referto, dall’esame del quale è emersa in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore in riferimento alla condotta allo stesso ascritta che si qualifica di particolarmente violenta e come tale adeguatamente sanzionata; Osservato come in difetto di spunti collaborativi ogni altra ipotesi attenuante non possa essere presa in esame da questo Collegio; P.Q.M. rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.19 del 08/10/2014; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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