COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-Campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 143. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BRUNO ARMANDO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NOLA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 38 E 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-Campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 143. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BRUNO ARMANDO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NOLA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 38 E 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 26 settembre 2012, prot. 1674/145, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Bruno Armando. Preliminarmente, il deferito, sig. Bruno Armando dichiara di rinunciare all’assistenza del Rappresentante A.I.A. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall’innanzi nominato arbitro effettivo, sig. Bruno Armando, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Bruno Armando, la sanzione dell’inibizione per mesi due e giorni quindici (pena patteggiata ex artt. 23 e 24 C.G.S.). Nel merito, questo Tribunale giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta dell’8.09.2014, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità del deferito, in quanto, benché regolarmente convocato, per ben due volte, innanzi all’allora Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Campania, non si è presentato, senza addurre alcuna giustificazione, denotando assoluta carenza di deontologia sportiva e di rispetto per gli interessi sportivi dei tesserati sottoposti a procedimento disciplinare, già sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Tribunale prende atto del patteggiamento innanzi richiamato, per cui delibera, a carico del sig. Bruno Armando, la sanzione disciplinare di mesi due e giorni quindici di inibizione (pena patteggiata ex artt. 23 e 24 C.G.S.). P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Bruno Armando, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nola, la sanzione dell’inibizione per mesi due e giorni quindici, così come patteggiata ex artt. 23 e 24 C.G.S.
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