COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 144. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PAGANO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE/SEGRETERAIO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. D’AMORE CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. PALMIERO JONUT (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE/CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA); ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. DI MARZO PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. SAPIA UMBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI GIOVANE CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39, DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 144. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PAGANO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE/SEGRETERAIO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. D’AMORE CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. PALMIERO JONUT (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE/CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA); ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. DI MARZO PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DEL SIG. SAPIA UMBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI GIOVANE CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39, DELLE N.O.I.F. ED ARTT. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB ARZANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 14 settembre 2012, prot. 1398/873, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Sapia Antonio, esercente la patria potestà del deferito minore, sig. Sapia Umberto. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), procede a descrivere sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, la Procura Federale, come innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico dei sigg.: Pagano Rosario, Dirigente/Segretario della società Sporting Club Arzano, D’Amore Carlo, vice presidente della società Sporting Club Arzano e Jonut Palmiero, dirigente/consigliere della società Calcio Campania, per avere, in concorso tra loro, posto in atto comportamenti diretti ad alterare e manomettere il documento di tesseramento n. 019737 (originariamente sottoscritto dal giovane calciatore Sapia Umberto, nonché da genitori esercenti la potestà genitoriale, finalizzato ad ottenere per la stagione sportiva 2011/2012 il tesseramento con la società Calcio Campania), al fine di conseguire il tesseramento dello stesso con la società Sporting Club Arzano, senza che di ciò fossero a conoscenza l’interessato stesso ed i suoi genitori, rispettivamente, anni uno di inibizione per il sig. Pagano Rosario; mesi sei di inibizione, per il sig. D’Amore Carlo ed, infine, mesi otto di inibizione, per il sig. Jonut Palmiero; a carico del sig. Di Marzo Pasquale, dirigente accompagnatore della società Sporting Club Arzano, per avere attestato, in qualità di dirigente accompagnatore della società Sporting Club Arzano, sulla distinta di gara del 7.01.2012, in occasione dell’incontro disputato con la società Afragola, valevole per il Campionato Regionale Allievi – Fascia B, stagione calcistica 2011/2012, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Sapia Umberto, consentendone l’utilizzo nella citata gara ufficiale, mesi otto di inibizione; a carico del sig. Sapia Umberto, calciatore, per aver disputato, nelle fila della società Sporting Club Arzano, nella stagione sportiva 2011/2012, la gara del 7.01.2012, valevole per il Campionato Regionale Allievi – Fascia B del C.R. Campania, senza essere in possesso del regolare tesseramento, una giornata di squalifica, con decorrenza dall’eventuale, primo successivo tesseramento; a carico della società Sporting Club Arzano, a titolo di responsabilità diretta, la violazione relativa alle condotte ascritte ai propri, l’ammenda di euro 1.000,00 ed un punto di penalizzazione; a carico della società Calcio Campania, a titolo di responsabilità diretta, la violazione relativa alla condotta ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di euro 1000,00. Nel merito, questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha ritenuto, in via preliminare, che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento in esame sia fondato e motivato, sia sotto il profilo giuridico-sportivo, nel senso delle violazioni disciplinari individuate, sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha determinate come specificato nel dispositivo, in ragione della particolare gravità della vicenda (come si rileva dagli accertamenti della Procura Federale) e tenuto conto, altresì, per quel che concerne le sanzioni pecuniarie, della circostanza che lo Sporting Club Arzano è, da tempo (luglio 2013), società inattiva e, di conseguenza, non procedibile. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: quanto allo Sporting Club Arzano, a carico del sig. Pagano Rosario, l’inibizione per mesi dodici; a carico del sig. D’Amore Carlo, mesi sei di inibizione; a carico del sig. Di Marzo Pasquale, mesi otto di inibizione; a carico del sig. Sapia Umberto, una giornata di squalifica con decorrenza dall’eventuale, primo successivo tesseramento; a carico della società Sporting Club Arzano, non luogo a provvedere, in ragione della sua dichiarazione di inattività; a carico della società Calcio Campania, l’ammenda di euro 400,00, per responsabilità diretta ed, a carico del suo dirigente/consigliere, sig. Jonut Palmiero, mesi otto di inibizione.
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