F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO L.C. NUOVA GIOIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI/NUOVA GIOIESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO L.C. NUOVA GIOIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI/NUOVA GIOIESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)
La L.C. Nuova Gioiese ricorre a questa Corte avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. che le ha inflitto, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 1.800,00 per avere, in occasione dell'incontro Akragas Città dei Templi/Nuova Gioiese disputato il 14.9.2014 per il Campionato di Serie D, propri sostenitori in campo avverso indirizzato ad un assistente sputi, uno dei quali lo attingeva al corpo, nonche profferito, sempre al suo indirizzo, ripetutamente, espressioni gravemente offensive (Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014). Lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione comminatale e ne chiede una congrua riduzione. L'appello può essere accolto. Ed invero i comportamenti addebitati alla tifoseria della reclamante, pur essendo fortemente riprovevoli ed antisportivi, non appaiono di una gravità tale da giustificare l'entità della sanzione pecuniaria applicata; questa, infatti, se raffrontata con i trattamenti punitivi adottate, in altre decisioni, per atti di violenza anche di significativa intensità, si palesa sicuramente gravosa in quanto lo sputo, benchè ingiustificabile e censurabile, non mira a ledere o ad attentare all'integrità fisica del destinatario, ma si esaurisce in una incivile manifestazione di dileggio e disprezzo. Conseguentemente, tenuto anche conto delle condotte offensive protrattesi per quasi tutta la durata della gara, condotte da valutare come un'ulteriore violazione disciplinare, si reputa equo ridurre ad € 1.500,00 l'ammenda già irrogata, disponendo la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla L.C. Nuova Gioiese di Gioia Tauro (Reggio Calabria) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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