F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014) La società Biancoscudati Padova ha proposto appello contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014) che le ha inflitto, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 2.500,00 con diffida, per avere, in occasione della gara Montebelluna/Biancoscudati Padova disputata il 14.9.2014 per il Campionato di Serie D, propri sostenitori e lanciato in campo materiale pirotecnico e scagliato all'indirizzo di un assistente tre bottiglie di plastica piene di acqua attingendolo con una ad un polpaccio. Lamenta che la sanzione sia ingiustamente rigorosa e ne chiede una riduzione con esclusione della diffida. L'appello, pretestuoso, non può essere accolto; i comportamenti contestati, plurimi, differenziati e reiterati vanno ritenuti di particolare gravità, sia per le potenziali situazioni di pericolo che vengono a crearsi con il lancio di fumogeni e petardi, sia per i rischi connessi agli atti di violenza realizzati, rischi concreti e per la tipologia del materiale contundente adoperato, e per la possibilità di attingere parti del corpo maggiormente vulnerabili e sensibili. Tali valutazioni giustificano più che ragionevolmente e la quantificazione della sanzione pecuniaria operata in primo grado e l'irrogazione della diffida che costituisce insieme monito e deterrente a che episodi di uguale gravità non abbiano più a ripetersi. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Biancoscudati Padova SSD. A.R.L. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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