F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POLISPORTIVA SARNESE/U.S. SCAFATESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POLISPORTIVA SARNESE/U.S. SCAFATESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014) L’arbitro designato per la gara Sarnese/Scafatese del 14.9.2014, Campionato Serie D, segnalava nel proprio referto che la partita aveva inizio con circa 5 minuti di ritardo. L’arbitro precisava che le ragioni di detto ritardo erano state determinate dalle minacce e dall’aggressione verbale subita da persona – non identificata – dopo che egli aveva comunicato l’impossibilità, stante la mancanza della documentazione necessaria, a far accedere in panchina tale Pasquale Vaiano iscritto in distinta come Dirigente Accompagnatore della Società Scafatese. Il soggetto che minacciava l’arbitro e lo insultava si qualificava come Presidente della Società Scafatese ed era allontanato – da tesserati della Scafatese – con difficoltà, avendo più volte tentato di entrare in contatto fisico con l’arbitro. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014), irrogava a carico della Società Scafatese la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 oltre alla diffida. Proponeva impugnazione la Società Scafatese chiedendo – previa istruttoria – l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione che vi era incertezza sulla individuazione del soggetto che si era presentato nella qualità di Presidente non avendo né il Commissario di campo né gli Assistenti riferito alcunché. Nel gravame si sottolineava che l’atteggiamento irriguardoso non era caratterizzato da alcuna gravità, emergendo la piena collaborazione dei dirigenti della Scafatese, Società quest’ultima che non aveva alcun precedente sia specifico che generico. Nell’impugnazione venivano richiamate alcune precedenti decisioni emanate, secondo la reclamante, su fattispecie analoghe che avevano comportato sanzioni affatto minori. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Scafatese possa aver fornito prova di aver adottato ogni iniziativa tesa ad elidere le possibili conseguenze del comportamento del soggetto irregolarmente presente al cospetto dell’arbitro e comunque riconducibile alla Società, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento. Accadimento che nella sua materialità, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno refertato da altri rappresentanti della Federazione, non è nemmeno in realtà contestato nella sua esistenza. La Società cerca di elidere le conseguenze dell’accadimento sminuendo l’atteggiamento irriguardoso e spostando la problematica sulla incerta individuazione della persona responsabile, tutte cose che non rilevano nel merito e nella certa ascrivibilità in capo alla Scafatese dei fatti. Del resto è dalla lettura del referto dell’arbitro stesso che possono spiegarsi le ragioni che hanno scatenato gli insulti, l’aggressione verbale e la riferibilità alla Scafatese, avvenendo questi fatti subito dopo che egli impedisce a tale Pasquale Vaiano di accedere al terreno di gioco quale dirigente accompagnatore della Scafatese. Logica vuole pertanto che solo un soggetto comunque riconducibile alla Scafatese possa aver insultato e minacciato l’arbitro, impedendogli il regolare inizio della gara e potendo così determinare, peraltro, un grave turbamento in capo al medesimo non avendo nessun altro soggetto alcun interesse al riguardo. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo comunque conto del fatto che la Società giocava fuori casa e che pertanto la gestione dell’impianto e la preventiva selezione delle persone abilitate ad accedere negli spogliatoi non era di sua competenza. Se pur, come posto in rilievo, questo fatto non esime la Società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti ove al suo seguito accedano negli spogliatoi e nelle aree riservate soggetti non autorizzati, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che,seppur attinto da insulti e minacce, l’arbitro non ha riportato alcuna peculiare menomazione portando avanti la gara senza ulteriori problemi. Ciò posto la Corte ritiene equo ridurre l’ammenda ad € 2.000,00 confermandone il resto. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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