F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 24 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. NORBERT GYOMBER SEGUITO GARA SPEZIA/CATANIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 21.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 24 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. NORBERT GYOMBER SEGUITO GARA SPEZIA/CATANIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 21.10.2014) Con comunicazione del 21.10.2014, la società Calcio Catania S.p.A. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 21.10.2014 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Norbert Gyomber la squalifica di 2 giornate effettive di gara ed ammonizione in relazione alla gara Spezia/Catania del 18.10.2014, “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 22.10.2014, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 23.10.2014, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione ad 1 sola giornata di squalifica. Sostiene la reclamante che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente severa rispetto all’effettivo grado di offensività dell’espressione rivolta dal calciatore nei confronti dell’Arbitro; tale espressione (“ma v…….”), che la reclamante conferma essere stata effettivamente pronunciata dal proprio calciatore nei confronti del direttore di gara, non si connoterebbe, tenuto anche conto del particolare contesto in cui venne proferita, in termini di potenzialità ingiuriosa, non avendo arrecato alcun nocumento al prestigio ed all’onorabilità dell’Arbitro; si sarebbe trattato, pertanto, di una manifestazione di protesta sicuramente “sopra le righe”, anche in ragione dell’estrema tensione agonistica del frangente, ma dal carattere meramente irriguardoso e, come tale, privo di particolare offensività. La sanzione comminata risulterebbe pertanto sproporzionata rispetto all’entità del fatto, ciò anche in considerazione di alcuni precedentidella giustizia federale richiamati dalla ricorrente. Il reclamo è infondato. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, il calciatore è punito con la sanzione minima della squalifica per 2 giornate. Ebbene non vi è dubbio che l’espressione proferita dal Gyomber nei confronti dell’Arbitro, nel momento in cui lo stesso direttore di gara gli comunicava il provvedimento di ammonizione, rappresenta una espressione ingiuriosa; essa, infatti, anche in considerazione del particolare contesto in cui è stata pronunciata, appare perfettamente idonea ad attentare al prestigio ed all’onorabilità dell’Arbitro, raggiunto dalle parole del calciatore mentre era nel pieno svolgimento del compito istituzionale affidatogli. Fermo restando quanto sopra, appare comunque opportuno sottolineare che se anche, come pretende la ricorrente, si volesse ricondurre l’espressione proferita dal calciatore nell’ambito della condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, la sanzione applicabile non divergerebbe da quella correttamente stabilita dal Giudice Sportivo stante la esplicita assimilazione, ai fini sanzionatori, della condotta ingiuriosa e della condotta irriguardosa disposta dalla richiamata norma del C.G.S.. Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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