F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACQUA E SAPONE C5/FUTSAL CITTÀ DI SESTU DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACQUA E SAPONE C5/FUTSAL CITTÀ DI SESTU DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014)
Con atto, trasmesso in data 18.10.2014, Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014) con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla A.S.D. Futsal, era stata irrogata alla predetta Società la punizione sportiva della perdita dell’incontro di Calcio a Cinque S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l./A.S.D. Futsal del 27.09.2014, con il punteggio di 0-6, ed era stato, invece, rigettato il reclamo, proposto dalla Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. in relazione alla regolarità della gara medesima. A seguito della trasmissione, in data 27.10.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. faceva pervenire, in data 31.10.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. La Società Acqua e Sapone lamenta la violazione dell’art. 29, comma 8 bis, C.G.S. che così recita: “8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l’istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria”. Nel caso di specie, la comunicazione della data di udienza, fissata davanti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque per il 15.10.2014, è stata data alle ore 14,18 del giorno 13.10.14. Orbene, tale comunicazione appare tempestiva atteso che l’art. 29, comma 8 bis, sopra riportato prevede un termine indicato per giorni e non per ore. Ma, ove anche potesse convenirsi con la parte reclamante in ordine al mancato rispetto del predetto termine, la predetta violazione procedurale non potrebbe determinare l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo e rinvio al predetto organo per una nuova decisione del merito, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, C.G.S., a tenore del quale la C.S.A. “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”. Ed invero, la predetta violazione procedurale non può essere qualificata come “una violazione delle norme sul contraddittorio” atteso che la ratio sottesa alla norma di cui all’art. 29, comma 8 bis, C.G.S. (norma, peraltro, non perspicua) deve essere individuata nella volontà del legislatore federale di assicurare la possibilità (si veda l’uso dell’espressione “possono”) un’interlocuzione sul reclamo a tutti i soggetti interessati mediante la produzione di memorie e documenti. Nel caso di specie, la società Acqua e Sapone aveva proposto un reclamo articolato e, peraltro, ben poteva illustrare lo stesso in sede di udienza; appare, pertanto, del tutto pretestuoso il reclamo che è, peraltro, motivato esclusivamente sul predetto aspetto procedurale. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acqua e Sapone C5 S.rl. di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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