F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. FABRIZIO C5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELUCA ANTONIO SEGUITO GARA FABRIZIO C5/ACQUA E SAPONE DEL 3.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. FABRIZIO C5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELUCA ANTONIO SEGUITO GARA FABRIZIO C5/ACQUA E SAPONE DEL 3.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014) L'A.S.D. Fabrizio C5, militante nel Campionato di Serie A del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014 con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore De Luca Antonio di essa appellante, reo di avere, in occasione della gara Fabrizio C5/Acquasapone C5 del 3.11.2014, rivolto all'arbitro espressioni offensive, la squalifica per 2 giornate. Propone una propria versione dell'accaduto assumendo che il De Luca, nella sua qualità di Vice Capitano, risentito per una decisione tecnica del direttore di gara, avrebbe protestato in maniera garbata senza fare uso di un linguaggio sconveniente e minaccioso, per cui chiede l'annullamento della sanzione allo stesso comminata. L'appello è infondato e va respinto. Dal referto di gara che - lo si ricorda - costituisce fonte di prova privilegiata e sconfessabile solo se inficiata da incongruenze, macroscopiche contraddizioni o palesi assurdità, risulta che la protesta del calciatore fu manifestata in maniera ''offensiva e minacciosa'', per cui la tesi difensiva tendente a ridimensionare l'occorso non può essere accolta con conseguente conferma della decisione gravata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Fabrizio C5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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