F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) In relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F Jesina Calcio S.r.l./Sambenedettese Arl svoltasi il 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, comminava a carico della Jesina la sanzione di € 1.500,00 e diffida “per avere propri raccattapalle, nonostante richiamo formale al capitano, tardato nel recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco generando una situazione di nervosismo. Inoltre propri sostenitori, al termine della gara, in segno di protesta lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti tra cui alcune bottiglie di vetro che non colpivano alcuno. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio degli oggetti a provocare danni alla integrità fisica dei presenti”. Nel reclamo, la Jesina puntualizza che nella fattispecie si è trattato del lancio in campo di una piccola bottiglia vuota di plastica di acqua minerale, non diretta né verso la terna arbitrale né verso i calciatori ospiti e chiede pertanto la riforma della decisione impugnata o in subordine l’annullamento della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria. Tanto premesso, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge: a) che fu il “pubblico della squadra ospite” ad effettuare a fine gara il lancio di oggetti sul terreno di gioco; b) che gli oggetti lanciati (tra cui alcune bottiglie di vetro) non colpivano alcuno”. In base a tali risultanze il Collegio ritiene di accogliere il reclamo, non sembrando aderenti alla realtà né pertinenti le valutazioni fatte dal Giudice sportivo. Infatti, anzitutto, per “pubblico della squadra ospite” deve verosimilmente intendersi quello della squadra della Sambenedettese che giocava in trasferta e che, essendo risultata sconfitta, era la sola ad avere motivo di reagire, il che viene indirettamente confermato dal referto dell’Assistente arbitro, il quale afferma di essere stato destinatario, dal 7’ del secondo tempo al termine della gara, di sputi ed insulti proprio da parte dei tifosi della Sambenedettese. Inoltre, pacifico essendo che il lancio di bottiglie non ha provocato danno di alcun genere, non assume rilevanza la considerazione del Giudice Sportivo circa la mera ed astratta idoneità lesiva del lancio, né assume concreto rilievo il ritardo nel recupero dei palloni. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), annulla la sanzione inflitta. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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