F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZARI FLAVIO SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZARI FLAVIO SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)
Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014, in riferimento alla gara del Campionato di Serie B del 22.11.2014 Modena/Delfino Pescara, è stata inflitta al calciatore del Pescara Flavio Lazzari la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara per avere, al 41° del primo tempo, “colpito con un pugno al volto di un avversario”. Avverso detta decisone la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo in un unico articolato motivo il non corretto inquadramento giuridico dei fatti nonché la incongruità della sanzione inflitta. In particolare è stato sostenuto che il comportamento del Lazzari non può integrare la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. (“condotta violenta”) ma va ricondotto alla più tenue previsione della lettera a) del medesimo articolo (“condotta gravemente antisportiva”) con conseguente necessità di ridurre la sanzione inflitta. Il ricorso è stato discusso nella seduta del 5.12.2014. Il ricorso è infondato. L’assistente di gara nel referto ha precisato che il Lazzari “nel mentre veniva caricato regolarmente da un avversario reagiva colpendolo al volto con un pugno chiuso senza procurare conseguenze fisiche ma procurandogli un momentaneo dolore al volto”. Rileva il collegio che dal suindicato referto risulta evidente che la condotta del Lazzari è stata determinata dalla volontà di reagire nei confronti dell’avversario che aveva effettuato un intervento di gioco ritenuto regolare e che la reazione si è concretizzata in un pugno con la mano chiusa diretta al volto. Non può esserci dubbio, quindi, che si è trattato di una condotta violenta intenzionalmente tenuta dal Lazzari non nel contesto di una azione di gioco ma al fine di reagire nei confronti dell’avversario. Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie all’ipotesi dell’art. 19, comma 4, lett. b) risultando evidente la volontà del Lazzari di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario determinata da un impulso aggressivo e non già da un eccesso agonistico. In altre parole dal referto dell’assistente arbitrale si evince con chiarezza la volontà del Lazzari di colpire l’avversario determinata dall’intenzione di reagire all’intervento subito (peraltro ritenuto regolare). La condotta del Lazzaro quindi va ricondotta, quanto all’elemento soggettivo, al dolo diretto e non già alla colpa cosciente come sostenuto dalla difesa ricorrente. Naturalmente irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico della fattispecie è la circostanza che il calciatore colpito non abbia subito danni al pugno; le eventuali conseguenze dannose avrebbero rilevato come circostanze aggravanti ferma restando l’applicabilità della disposizione citata anche in mancanza delle stesse. Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato, va confermata la decisone del Giudice Sportivo che ha applicato il minimo della sanzione prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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