F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. VENTURA GIAMPIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. VENTURA GIAMPIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 91 del 2 dicembre 2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all’allenatore del Torino Gianpiero Ventura la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per “avere, al termine della gara, dal recinto di giuoco, rivolto ad uno spettatore, con gestualità gravemente intimidatoria, un’espressione minacciosa: infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 30 novembre 2014 svoltasi tra la Juventus e il Torino e valida per la 13° giornata del campionato di Serie A. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il sig. Ventura chiedendo l’annullamento della squalifica irrogata per mancanza di legittimazione nell’utilizzare la relazione effettuata da parte del collaboratore della Procura federale e comunque, nel merito, la sua riduzione. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all’allenatore Giampiero Ventura per 1 giornata effettiva di gara. Va preliminarmente esaminata la questione in rito concernente la stessa legittimazione in capo al collaboratore della Procura Federale a refertare esso, e non l’arbitro (i suoi assistenti e il quarto uomo) la circostanza conducente alla irrogazione della sanzione in questa sede contestata, all’uopo richiamando il reclamante precedenti arresti della Corte di giustizia federale concludenti in tal senso. Ritiene la Corte Sportiva d’Appello che, a differenza del citato precedente (relativa al calciatore Sforzini), nella specie non possa dubitarsi della detta legittimazione del collaboratore della Procura federale a “refertare” l’episodio accaduto. A ben considerare, infatti, proprio la formulazione dell’invocato art. 35 C.G.S., a mente del quale “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”, consente - nel caso di specie - di ritenere sussistente la legittimazione del collaboratore della Procura Federale, trattandosi appunto di episodio intervenuto a fine gara e dunque non “in occasione dello svolgimento” della gara. Per la medesima ragione deve ritenersi irrilevante ai fini disciplinari che l’episodio di che trattasi non sia stato rilevato ovvero segnalato dalla terna arbitrale o dal quarto ufficiale di gara. Si dovrebbe altrimenti inammissibilmente concludere per la non segnalabilità di episodi e condotte poste in essere da tesserati a fine gara (non segnalate direttamente dagli ufficiali di gara) che, di contro, meritano di essere quantomeno valutate per la loro rilevanza disciplinare. Così superata la preliminare questione di rito posta dal reclamante, nel merito, per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame, non vi sono dubbi, in sostanza, in ordine alla ricostruzione fattuale operata dal collaboratore della Procura Federale. Non vi è dubbio che la condotta del Ventura sia contrassegnata da quei tratti di gravità che rendono legittima e congrua la sanzione irrogata in primo grado. E’, infatti, incontestato l’atteggiamento minaccioso da questi tenuto verso lo spettatore di cui trattasi al termine della gara. Il tutto dovendosi anche considerare che, trattandosi di un allenatore titolare, la condotta posta in essere risulta con maggior certezza meritevole di essere sanzionata per come correttamente operato dal Giudice Sportivo. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ventura Giampiero. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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