F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 12 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., F.C. BARI 1908 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTINI MATTEO SEGUITO GARA BARI/CARPI DEL 6.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 52 del 9.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 12 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., F.C. BARI 1908 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTINI MATTEO SEGUITO GARA BARI/CARPI DEL 6.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 52 del 9.12.2014) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Bari/Carpi, disputato in data 6 dicembre 2014 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore Matteo Contini la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito con una manata all’altezza della fronte un calciatore avversario, che cadeva dolorante al suolo. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Bari 1908 S.r.l., la quale sostiene, in primo luogo, che le norme relative alla prova televisiva, in base alla quale il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento in questione, non potevano trovare applicazione nella specie, dal momento che l’arbitro, essendo intervenuto al fine di redarguire verbalmente il Sig. Contini, avrebbe avuto modo di percepire lo scontro tra quest’ultimo ed il calciatore del Carpi nella sua effettiva portata. La Società aggiunge, altresì, che il comportamento del Sig. Contini non potrebbe definirsi violento, ma tuttalpiù antisportivo, con la conseguente riduzione della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12 dicembre 2014, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che insiste per la conferma della decisione e, per la Società, il legale rappresentante, dott. Gianluca Paparesta, e l’Avv. Sticchi Damiani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla Società nel proprio ricorso, precisa, in primo luogo, che, dall’analisi delle immagini televisive acquisite, risulta evidente come l’arbitro non abbia avuto modo di vedere il gesto violento del Sig. Contini anche in ragione di una situazione, in corso nella parte opposta del campo, che poteva degenerare e che rendeva necessario l’intervento del direttore di gara. Sul punto, la Corte evidenzia, peraltro, come sia stato il Direttore di gara stesso, interpellato dal Giudice Sportivo, a confermare di non aver visto lo scontro tra i due giocatori in questione, così come, del resto risulta dal tenore del verbale dell’arbitro medesimo, nel quale nulla è stato riportato circa l’evento oggetto della decisione impugnata. Ciò detto, la Corte rileva che il gesto compiuto dal Sig.Contini è, senza dubbio, qualificabile come “violento”: il predetto calciatore ha, infatti, sferrato intenzionalmente un colpo che, per l’energia impressa e per la zona colpita, era di certo potenzialmente idoneo a determinare conseguenze molto dannose per l’avversario. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dall’F.C. Bari 1908 S.r.l. di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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