F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUGHETTI SIMONE SEGUITO GARA OLBIA 1905/CYNTHIA 1920 DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 3.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUGHETTI SIMONE SEGUITO GARA OLBIA 1905/CYNTHIA 1920 DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 3.12.2014)
La S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportiva presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 30 novembre 2014, con la quale è stata inflitta la squalifica per 6 giornate all’allenatore sig. Simone Rughetti, in relazione alla gara Olbia 1905/Cynthia 1920 S.r.l. del 30 novembre 2014. Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento. In data 30 novembre 2014 si disputava la gara Olbia – Cynthia, valevole quale 13^ giornata di andata del Campionato di Serie D, Girone G, Stagione 2014/2015, conclusasi con il risultato di 3 – 1. Nel supplemento al rapporto ufficiale, il direttore di gara riferisce di aver allontanato, al 42° del primo tempo, il sig. Rughetti, allenatore della società Cynthia, «per aver insultato la mia persona in occasione del gol locale, urlando vergogna con fare minaccioso». Aggiunge, poi, il direttore di gara: «Comminato il provvedimento il Rughetti si avvicinava a me con l’intento di scontrarsi fisicamente. Io arretravo ma il Rughetti continuava ad avvicinarsi urlando e cercando di venire a contatto con me. A stento veniva trattenuto dai suoi giocatori». Tutto questo, precisa lo stesso predetto direttore, «accompagnato da insulti che non sono in grado di riportare data la mia preoccupazione per il tentativo di aggressione fisica». Si legge, ancora, nel suddetto supplemento che, dopo essere stato allontanato a forza, il sig. Rughetti «si divincolava dal personale di sicurezza e tornava a c.a. 2 metri da me con lo stesso intento sopra riportato e cioè quello dell’aggressione fisica e verbale». Rappresenta, infine, il direttore di gara come l’episodio abbia avuto una complessiva durata di circa tre minuti «in quanto il gioco è stato poi ripreso oltre il minuto 45». Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha, quindi, sanzionato il predetto allenatore con la squalifica per 6 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: «allontanato per avere rivolto, urlando, espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava più volte allo stesso con l’intenzione di aggredirlo. Nonostante fosse trattenuto dai propri calciatori e allontanato a forza dal personale di sicurezza, riusciva e tentava nuovamente di aggredire l’Arbitro. La condotta perdurava per circa tre minuti». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio tecnico, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio descritta nei rapporti di gara e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi sia possibile evincere «la totale assenza, nella condotta dell’allenatore in parola, di qualsivoglia intento lesivo dell’incolumità psico-fisica del Direttore di gara, con il quale quegli non veniva mai a contatto». A dire della reclamante, la locuzione adoperata dal Giudice Sportivo nella propria delibera «(“con l’intenzione di aggredirlo”)» è «completamente erronea e fuori luogo». Il rapporto arbitrale, infatti, indicherebbe con chiarezza come la condotta del sig. Rughetti sia stata concitata, «ma non già intimidatoria». In altri termini, secondo la reclamante, «l’atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato come meramente irriguardoso e/od irrispettoso, essendosi concretato in semplici manifestazioni di protesta e di dissenso, pur innegabilmente convulse e scomposte, per decisioni tecnico-disciplinari non condivise». Peraltro, aggiunge la reclamante, occorre anche considerare «la lampante sussistenza, nella vicenda, di alcune importantissime diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso allenatore, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice di prime cure nella appellata pronuncia». Pertanto, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, la S.S.D. Cynthia conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore sig. Rughetti da sei a tre giornate di gara, «ovvero, in subordine, a quattro od, in via ulteriormente gradata, alla diversa misura ritenuta di giustizia». Alla seduta del 18 dicembre 2014 sono comparsi, innanzi a questa Corte, gli avv.ti della Cynthia 1920 s.r.l., che hanno ribadito le proprie deduzioni difensive, insistendo per l’accoglimento della già rassegnate conclusioni scritte. Il reclamo non merita accoglimento per i seguenti La decisione sottoposta a gravame, congruamente motivata in modo aderente alle risultanze ufficiali, appare esente da censure. L’episodio oggetto del presente procedimento, ricostruito in modo puntuale e dettagliato dal direttore di gara, risulta sostanzialmente pacifico, prospettando, la reclamante, soltanto una diversa valutazione e qualificazione dello stesso. Orbene, il Collegio non ha dubbi sul fatto che la condotta di cui trattasi si sostanzi in un comportamento non già meramente irriguardoso e/o irrispettoso, bensì anche offensivo e minaccioso. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla società reclamante, nel rapporto ufficiale è messo in evidenza come l’allenatore abbia più volte tentato di entrare in contatto fisico con il direttore di gara, esito, questo, evitato soltanto grazie all’intervento dei propri giocatori che sono riusciti, a forza, ad allontanare il Rughetti. Questi, peraltro, divincolatosi, poi, dal personale addetto alla sicurezza, ha tentato nuovamente l’aggressione. Insomma, la condotta, complessivamente considerata, tenuta, nella circostanza, dall’allenatore di cui trattasi è grave, plurioffensiva e prolungata nel tempo e, pertanto, la relativa sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non può essere oggetto di alcuna riduzione, essendo stata congruamente determinata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. di Genzano di Roma (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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