F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LETO SEBASTIAN SEGUITO GARA TERNANA/CATANIA DEL 29/11/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 2.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LETO SEBASTIAN SEGUITO GARA TERNANA/CATANIA DEL 29/11/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 2.12.2014) La società Calcio Catania S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 2 dicembre 2014, con la quale è stata inflitta la squalifica per 3 giornate al calciatore Sebastian Leto, in relazione alla gara Ternana/Catania del 29 novembre 2014, «per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere, al 10’ del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa assumendo un atteggiamento intimidatorio che reiterava all’atto dell’espulsione». Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio suddetto calciatore, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e «dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi» sia possibile desumere come il calciatore Sebastian Leto, «pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridicosportivo, non meritava (e non merita) un trattamento punitivo tanto oneroso e afflittivo». Sotto questo profilo, la società etnea evidenzia come al calciatore di cui trattasi sia imputata una sola brevissima espressione indirizzata al direttore di gara, espressione peraltro che deve «essere considerata quale meramente irriguardosa (e non già ingiuriosa e/od offensiva)». In altri termini, secondo la prospettazione di parte reclamante, «non può minimamente porsi in discussione l’assenza nelle sole tre parole (oltre tutto in lingua spagnola) pronunciate dal Leto, di qualsivoglia intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro». Il fatto, pertanto, dovrebbe farsi rientrare nella meno compromettente ipotesi della condotta scorretta e/od antisportiva di cui alla lettera a) dell’art. 19, comma 4, per la quale sarebbe da reputarsi congrua una sanzione non superiore alle due giornate, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia. Peraltro, aggiunge la società Catania Calcio, occorre anche considerare la sussistenza di ulteriori significative diminuenti, quali «lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice Sportivo nella appellata pronuncia». Conclude, pertanto, la società Catania Calcio chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la riduzione della squalifica irrogata al calciatore Sebastian Leto da tre a due giornate di gara. In subordine, chiede di commutare la giornata residua in una lieve ammenda. Alla seduta del 18 dicembre 2014 la difesa della reclamante Catania Calcio ha insistito nell’accoglimento delle proprie domande. La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti. Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza(come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa ricorrente), è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore Leto deve essere qualificata quale irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l’espressione oggetto di censura. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all’art. 19, comma 4, lett. a). Per l’effetto, la sanzione della squalifica inflitta al sig. Sebastian Leto può essere ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania riduce la sanzione inflitta al calc. Leto Sebastian a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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