F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARINO DANIELE SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARINO DANIELE SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) La S.S.D. a r.l. Taranto F.C. 1927, militante nel Campionato di Serie D della L.N.D., ha impugnato davanti a questa Corte la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 giornate il calciatore di essa appellante, Marino Daniele, reo di avere, al termine dell'incontro Monopoli/Taranto del 19.10.2014, colpito con un violento pugno allo zigomo sinistro un avversario allontanandosi, quindi, velocemente, dal terreno di gioco onde evitare di essere identificato. Lamenta l'eccessiva sproporzione ed afflittività della sanzione comminata assumendo che il Marino avrebbe reagito per difendersi dall'attacco dell'avversario, che l'atto compiuto, non avendo procurato significative conseguenze fisiche, non poteva qualificarsi propriamente violento ed infine che l'incolpato aveva frettolosamente abbandonato il campo per timore di essere ulteriormente aggredito; chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica o, in subordine, un suo ridimensionamento. L'appello, infondato, va respinto. Nessuna delle ragioni, rassegnate nei motivi del gravame a giustificazione del comportamento antiregolamentare posto in essere dal Marino trova riscontri negli atti ufficiali non risultando nè che il medesimo fosse stato oggetto di condotte violente da parte di quest'ultimo, né che al termine della gara fosse in corso una sorta di caccia all'uomo contro i calciatori ospitati; ugualmente non attenua la gravità dell'episodio la dedotta assenza di particolari danni subiti dalla vittima poichè, secondo quanto si ricava dal rapporto di un assistente, la violenza del pugno fu tale da spostare all'indietro, di ben due metri, il calciatore attinto. Va da ultimo evidenziato che la sanzione è stata quantificata nel minimo edittale previsto dall'art.19,comma 4, lett.b) C.G.S. in 3 giornate cui va aggiunta un'ulteriore giornata per punire la condotta antisportiva del Marino sottrattosi volontariamente alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Taranto Football Club 1927 di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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