F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S.D. VIRTUS FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PUCCICA ROSOLINO SEGUITO GARA VIRTUS FLAMINIA/ VILLABIAGIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S.D. VIRTUS FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PUCCICA ROSOLINO SEGUITO GARA VIRTUS FLAMINIA/ VILLABIAGIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) L'A.S.D. Virtus Flaminia, militante nel Campionato di Serie D della L.N.D., ha impugnato davanti a questa Corte la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n.38 del 22.10.2014, con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per 3 giornate l'allenatore di essa appellante, Puccica Rosolino, reo di avere, in occasione dell'incontro Virtus Flaminia/Villabiagio del 19.10.2014, rivolto al suo omologo avversario espressioni ingiuriose e minacciose tentando anche, senza riuscirvi, di colpirlo e reiterato detti comportamenti anche nei confronti di un calciatore del sodalizio ospitato. Prospetta, nei motivi, una versione edulcorata dell'accaduto ,a suo dire riconducibile ad un semplice ''battibecco'', da ritenere pressocchè fisiologico in situazioni di tensione agonistica, esclude che siano state profferite offese e minacce e, in sostanza, chiede una ''rettifica'' della sanzione comminata. L'appello può essere accolto. Non vi è dubbio anzitutto che il comportamento del Puccica, quale risulta dalla refertazione arbitrale, non sia stato assolutamente irreprensibile e rispettoso di quei principi di correttezza e sportività che ogni tesserato è tenuto ad osservare, ma è da considerare che il tutto si è risolto in scontri verbali - nel supplemento di referto si accenna ad uno scambio reciproco - ed in tentativi, immediatamente contenuti, senza conseguenze di alcun tipo. Ciò induce questo Collegio a ritenere attenuata, sia da un minimo di provocazione, sia dalle modeste proporzioni dell'occorso, la violazione disciplinare in esame e, conseguentemente a ridurre a 2 giornate la squalifica già inflitta all'allenatore. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Flaminia di Civita Castellana (Viterbo), riduce la sanzione inflitta al sig. Puccica Rosolino a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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