F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOLLI SIMONE SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOLLI SIMONE SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014) La A.S.D. U.S. Agropoli propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva sanzionato con la squalifica per 3 giornate il calciatore Simone Ciolli e reputando la stessa eccessivamente afflittiva, ne chiede la riduzione. Deduce la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che erano stati due calciatori della squadra avversaria a tenere un comportamento violento nei confronti del proprio calciatore, mentre lo stesso si sarebbe prontamente allontanato sia pur pronunciando espressioni colorite. A sostegno delle proprie ragioni la A.S.D. U.S. Agropoli invocava anche la visione di una ripresa televisiva di cui ha fornito gli estremi internet, dal quale emergerebbe il reale accadimento dei fatti. Osserva la Corte che la fattispecie dedotta non può essere ricompresa fra quelle per quali l’Ordinamento Sportivo consente la prova televisione ed oltretutto, detta prova non risulta introdotta con le ritualità del C.G.S.. Devesi peraltro rilevare che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata che non può essere inficiato da diverse deduzioni istruttorie. Ciò nonostante, nel merito, la Corte ritiene, in effetti, eccessivamente afflittiva la pena comminata, che, in relazione ai fatti dedotti, ritiene equo contenere in due giornate di squalifica. Per questi motivi la C.S.A in accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ciolli Simone a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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