F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI EURO 5.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI EURO 5.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) La F.C. Celano Marsica S.r.l., come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con la quale, con riferimento alla gara Celano F.C. Marsica S.r.l./Recanatese del 19.10.2014, sono state alla stessa inflitte le sanzioni dell’ammenda di euro 5.000,00 e della disputa di due gare in campo neutro a porte chiuse. Le sanzioni a carico della società sono frutto del comportamento tenuto dai sostenitori della società Celano F.C. Marsica per l’intera durata della gara, che il Giudice Sportivo ha ritenuto irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti della terna. Nel provvedimento reclamato innanzi a questa Corte si evidenzia, poi, che al termine della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, è stata scagliata con violenza all’indirizzo del direttore di gara, una bottiglietta d’acqua piena, che ha provocato allo stesso un dolore intenso per circa tre minuti. Nel contempo, l’autore del gesto ha rivolto, sempre al direttore di gara, una frase triviale e gravemente offensiva. Sempre nel provvedimento del Giudice Sportivo si sottolinea, ancora, come la terna abbia dovuto attendere il sopraggiungere di tre pattuglie dei Carabinieri prima di riuscire ad abbandonare lo stadio, considerato che, nonostante fosse già trascorsa oltre un’ora dal termine della gara, 4 proseguivano le frasi offensive e minacciose. Il tenore del provvedimento sanzionatorio impugnato dalla reclamante società trova, poi, ulteriore motivazione nel comportamento tenuto dal custode dell’impianto sportivo, che, al termine della gara, ha fatto ingresso sul terreno di giuoco, rivolgendo espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro e degli assistenti. Condotta, questa, reiterata fino all’ingresso della terna negli spogliatoi. La determinazione delle sanzioni di che trattasi è stata effettuata dal Giudice Sportivo «in ragione dell’obiettiva gravità dei fatti e della fattiva operosità del dirigente della società, sig. Capaldi Emilio, nel favorire l’abbandono dell’impianto di gioco da parte della Terna». Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Celano F.C. Marsica. Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla stessa. A tal riguardo, contesta, in primo luogo, la motivazione del provvedimento sanzionatorio nella parte correlata al comportamento dei sostenitori che, a dire del referto del direttore di gara, avrebbero rivolto espressioni offensive, irriguardose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale, per l’intera durata della gara medesima e anche al termine della stessa. Secondo la prospettazione della reclamante, infatti, sugli spalti erano presenti non più di quaranta persone e di questi, «un solo scalmanato, ripreso e più volte ammonito dai dirigenti locali, ha manifestato un eccessivo e sciocco nervosismo. Costui ha si urlato la sua rabbia, ma le sue espressioni, più che offensive, irriguardose e addirittura minacciose, sembravano più che altro ridicole». Con riferimento, invece, all’episodio della bottiglietta piena d’acqua scagliata nei confronti del direttore di gara, la società reclamante evidenzia che è stato lo stesso predetto arbitro a sottolineare la fattiva operosità del dirigente Emilio Capaldi. Dirigente, però, che, trovandosi, nella circostanza, nelle immediate vicinanze del direttore di gara, ritiene che la predetta bottiglietta «mai avrebbe potuto recar danno all’arbitro poiché era senza tappo (come del resto è logico perché così, per regolamento, vengono vendute nel bar dello stadio)». Aggiunge, poi, la società celanese, sempre a proposito del predetto episodio: «Riferisce sempre il Capaldi che il lancio era ostacolato dalla recinzione e il solo fatto che la bottiglietta sia stata tirata dal minimo varco esistente dimostra che nessuna velocità avrebbe mai potuto prendere e, dunque, mai avrebbe potuto causare danni a persone. Forse l’arbitro, ha accusato l’arrivo dell’oggetto e ha sicuramente provato un disagio più che una sensazione dolorifica». A dire della società reclamante, inoltre, l’autore del gesto è stato identificato e segnalato ai carabinieri e sarebbe la medesima persona che durante la gara ha inveito nei confronti dell’arbitro: questi, conclude sul punto la Celano F.C. Marsica, «di certo, non appare un soggetto pericoloso, bensì uno sciocco esibizionista al quale non verrà più consentito di mettere piede nello stadio celanese». Riconosciuti, ma contestati, per quanto detto, i due episodi già sopra riferiti, la società reclamante nega, invece, quanto a dire del direttore di gara sarebbe accaduto nel parcheggio dello stadio, laddove la terna avrebbe atteso oltre un’ora per potersi allontanare dall’impianto, peraltro, solo grazie all’intervento delle pattuglie dei Carabinieri. Infatti, deduce la Celano F.C. Marsica, «neutralizzato lo stupido esagitato, non è rimasto veramente nessuno ad inveire contro la terna arbitrale. Men che mai nel parcheggio interno allo stadio. Il direttore di gara e i suoi due collaboratori sono stati accompagnati alla loro macchina dal dirigente Capaldi, che ha provveduto anche a consegnare loro delle bottiglie di acqua e pezzi di crostata per il viaggio. A quest’ultima operazione ha assistito in tutta tranquillità l’unica pattuglia dei carabinieri presente». Da ultimo, con riferimento alla condotta del custode dell’impianto, sempre il dirigente celanese Emilio Capaldi, «attribuisce al custode un comportamento scorretto e scostumato, ma non tale da poter essere inquadrato in una condotta fortemente offensiva e finanche minacciosa». Conclude, dunque, la Celano F.C. Marsica s.r.l. chiedendo revocarsi o annullarsi le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Il ricorso merita solo parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali è chiara: sotto tale profilo e in punto accertamento, dunque, la decisione di primo grado non merita censure, anche perché logicamente motivata ed aderente al materiale probatorio acquisito al giudizio. Le condotte contestate alla società sono plurime, reiterate e gravi: epiteti offensivi, irriguardosi e minacciosi nei confronti della terna arbitrale, da parte dei sostenitore della società Celano F.C. Marsica, per l’intera durata della gara; insulti e minacce, al termine della gara e durante il rientro negli spogliatori, da parte dello stesso custode dell’impianto sportivo; ancora insulti e minacce al momento di lasciare l’impianto sportivo, seppur fosse già passata oltre un’ora dal termine della gara. Con riferimento a quest’ultimo episodio, peraltro, non può trovare accoglimento la diversa ricostruzione dell’episodio fornita dalla società reclamante: non di un solo facinoroso sostenitore si è trattato, atteso che il direttore di gara è chiaro nel proprio referto laddove precisa che «gli stessi facinorosi del Celano F.C. Marsica (tra cui riconosciuto lo stesso che mi ha lanciato la bottiglietta) erano tutti ad aspettarci e ci continuavano a proferire insulti e minacce aggrappandosi alla rete che divideva il posto auto a noi assegnato e i parcheggi della tribuna principale». Poco rilevante, dunque, alla luce del complessivo episodio, se l’allontanamento della terna arbitrale dall’impianto sportivo sia stato possibile grazie all’intervento di una o più pattuglie dei carabinieri. A quanto sopra occorre, poi, aggiungere l’altro grave episodio, quello del lancio della bottiglietta piena d’acqua che, come riferito dal direttore di gara e confermato nei rapporti di entrambi gli assistenti, ha colpito lo stesso nelle parti intime, provocando «forte e intenso dolore per circa 3 minuti». In conclusione, i fatti di cui trattasi sono alquanto gravi e plurime le condotte meritevoli di sanzione, di rilievo sia sotto il profilo delle offese, delle ingiurie e delle minacce, sia sotto quello dell’aggressione fisica, che ha avuto le conseguenze limitate descritte dal direttore di gara (dolore intenso) soltanto grazie al fatto che la bottiglietta è stata lanciata da un buco aperto nella rete che separa le tribune dal terreno di gioco, mentre il rientro negli spogliatoi e l’allontanamento della terna dall’impianto sportivo è stato “accompagnato” e agevolato dal dirigente della società celanese, Emilio Capaldi. Non nutre, dunque, dubbio alcuno questo Collegio circa la necessità di conferma della sanzione della disputa di due gare in campo neutro a porte chiuse. Così come conferma merita anche la sanzione dell’ammenda, che, tuttavia, alla luce di una più approfondita valorizzazione della “fattiva operosità” del dirigente Emilio Capaldi e di una adeguata considerazione delle iniziative di collaborazione e segnalazione dell’autore del lancio della bottiglietta adottate già nell’immediatezza dei fatti dalla società reclamante, questa Corte ritiene congruo rideterminare in € 3.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Celano Marsica di Celano (l’Aquila), riduce la sola sanzione pecuniaria all’ammenda di € 3.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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