F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014) Con ricorso indicato in epigrafe, la A.S. Avellino ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rodrigo Ely per avere, al 6° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario, afferrandolo alla gola e tentando di colpirlo con una testata. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate. A sostegno di tale richiesta la società ha chiesto l’applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento dell’Ely si sia limitato ad un mero tentativo di colpire l’avversario, senza arrecare allo stesso alcun danno fisico. Venivano allegate, infine, altre decisioni dell’allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore. La Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive della società reclamante non possono trovare accoglimento. Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore l’Ely, risulta provato dal rapporto dell’arbitro, sentito telefonicamente per ulteriori chiarimenti, che l’Ely ha preso per la gola un avversario e ha tentato di colpirlo appoggiandogli la propria testa alla sua, non rilevando, ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare, né la circostanza che la condotta abbia assunto in parte la forma del tentativo né l’assenza di conseguenze fisiche. È bene ribadire, difatti, che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento della stessa, sia essa in forma tentata o consumata. Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni dell’allora Corte di Giustizia Federale, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, 8 peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla reclamante. Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Avellino 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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